Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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L’articolo 8 prevede quindi un disciplinamento derogatorio agli articoli 34 capoverso 2 terzo periodo, 47 e 106 capoverso 3 CP per i reati puniti con un’ammenda fino a 5000 franchi. Permette di pronunciare multe senza tenere conto della situazione personale ed economica dell’autore ma non obbliga a farlo. Pur costituendo in tal senso un’eccezione ai principi applicabili alla pronuncia di una sanzione penale, in particolare di una multa, è giustificato mantenere tale disciplinamento per ragioni essenzialmente pratiche. Innanzitutto perché permette di sgravare il procedimento penale amministrativo per il perseguimento di reati di lieve entità o di massa, favorendone l’efficienza, l’economia procedurale e la celerità, il che avvicina questa procedura a quella della multa disciplinare71. Inoltre, senza l’eccezione prevista dall’articolo 8, ogni anno migliaia di procedure diverrebbero più difficili. Il disciplinamento previsto rende altresì possibili le procedure abbreviate ai sensi dell’articolo 268 AP-DPA, che riprende il principio del vigente articolo 65 DPA72. Infine, in occasione della revisione della PG-CP, entrata in vigore nel 2007, il legislatore ha espressamente voluto mantenere la possibilità prevista dall’articolo 8 DPA, che riguardava in origine i reati fiscali73, poiché «gli autori di reati fiscali (specie nell'ambito della legislazione doganale e sull'alcool) e i delinquenti nel settore finanziario (p. es. legge sulle banche e sui fondi d'investimento) sono spesso domiciliati all’estero, circostanza questa che impedisce l'accertamento e/o la verifica delle condizioni personali. Per la maggior parte di queste infrazioni è impossibile ottenere l'assistenza giudiziaria internazionale necessaria»74. Per queste ragioni, l’articolo 8 mantiene il principio stabilito dal diritto in vigore. L’articolo 8 deve ora essere letto in relazione con la PG-CP in vigore, il che significa che è applicabile soltanto alle contravvenzioni.
Poiché costituisce una violazione importante dei principi generali applicabili alla pronuncia di una sanzione penale, il che dà luogo a contestazioni, la procedura prevista dall’articolo 8 continua, come nell’articolo 8 vigente, a essere permessa soltanto per le multe fino a 5000 franchi, vale a dire per casi considerati poco reprensibili; per i casi di minore entità o di massa non è infatti in linea di massima comminata una multa superiore all’importo citato.
È stata esaminata la possibilità di sostituire la disposizione dell’articolo 8 con la procedura della multa disciplinare, obbligatoria o facoltativa. Tale procedura permetterebbe in particolare di pronunciare multe identiche per determinati reati di lieve entità o di massa. Ciononostante non le è stato dato seguito. Innanzitutto, al contrario delle infrazioni assoggettate alla procedura della multa disciplinare, facilmente constatabili da un agente di polizia, quelle sottostanti alla procedura di cui all’articolo 8 non possono essere constatate senza problemi, il che giustifica d’altronde che la competenza di perseguirle sia conferita alle autorità penali amministrative in possesso delle conoscenze specializzate nel settore in questione. Inoltre, la procedura abbreviata prevista dall’articolo 268 AP-DPA, che riprende il vigente articolo 65 DPA ed è condotta dall’autorità penale amministrativa, rende superflua la procedura della multa disciplinare. Infine, sarebbe particolarmente complicato prevedere quali infrazioni debbano figurare nel catalogo delle multe disciplinari e quale debba essere l’importo della multa per ciascuna di esse.
Art. 9 Concorso di reati
L’articolo 9 riprende in parte l’articolo 9 della DPA vigente, aggiornando il rimando al CP. La disposizione rinvia quindi all’articolo 49 CP e non più all’articolo 68 vCP. La rubrica dell’arti-
71 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 8 N 15
72 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 8 N 16
73 DTF 72 IV 188
74 Messaggio CP 1999, FF 1999 1669, 1833