Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 26 Imperativo di celerità

Sotto il profilo materiale, l’articolo 26 riprende l’articolo 5 CPP, che esprime un principio essenziale nel procedimento penale, e lo adegua formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo139. L’espressione «autorità di perseguimento penale amministrativo» è precisata nell’articolo 33.

Art. 27 Principio della verità materiale

L’articolo 27 riprende l’articolo 6 CPP, che esprime un principio essenziale nel procedimento penale e lo adegua alle particolarità del procedimento penale amministrativo140. L’espressione «autorità di perseguimento penale amministrativo» è precisata nell’articolo 33. La portata dell’articolo 27, in combinato disposto con l’articolo 8 AP-DPA, dipende da elementi che devono essere determinati secondo quest’ultima disposizione per fissare la multa. In caso di applicazione dell’articolo 8 AP-DPA, non occorre quindi esaminare fatti di cui, secondo tale disposizione, non va tenuto conto per fissare la multa.

Art. 28 Obbligo di procedere

L’articolo 28 riprende l’articolo 7 CPP, che sancisce il principio dell’obbligo di procedere, essenziale nel procedimento penale, e lo adegua alle particolarità del procedimento penale amministrativo141. Il capoverso 2 lettera a di detto articolo del CPP non è quindi ripreso poiché privo di portata nel diritto penale amministrativo. L’espressione «autorità di perseguimento penale amministrativo» è precisata nell’articolo 33.

Art. 29 Rinuncia al procedimento penale

L’articolo 29 riguarda l’opportunità del perseguimento, un principio essenziale nel procedimento penale legato a sua volta al principio della proporzionalità, e lo adegua alle specificità del perseguimento penale amministrativo.

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 87 capoverso 6 LATer per i casi di lieve entità. Tale disposizione deve quindi essere abrogata, a differenza dell’articolo 86 capoverso 4 secondo periodo LATer (v. commento all’art. 86 cpv. 4 e 5 LATer).

Sarebbe a prima vista possibile rinviare, anche per analogia, all’articolo 8 CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, o riprendere quest’ultimo, ma ciò implicherebbe vari svantaggi. Innanzitutto i motivi di rinuncia al procedimento penale previsti dai capoversi 2 e 3 dell’articolo 8 CPP non sono applicabili al procedimento penale amministrativo, visto che nel diritto penale amministrativo l’unica vittima è lo Stato, fermo restando che i motivi che potrebbero eventualmente essere presi in considerazione possono rientrare nella formulazione dell’articolo 29. In secondo luogo – e in modo accessorio – sul piano formale non sarebbe soddisfacente rinviare all’articolo 8 capoverso 1 CPP o riprenderlo, visto che esso stesso rinvia a disposizioni (art. 52-54 CP) che sono già applicabili nel diritto penale amministrativo in virtù del rinvio dell’articolo 2 AP-DPA. Quanto all’articolo 52 CP, esso richiede anche che, oltre alla lieve colpa

139 V. per analogia, FF 2006 1036

140 V. per analogia, FF 2006 1036

141 Cfr. per analogia, FF 2006 1036 seg.