Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 34 Autorità giudicanti
L’articolo 34 è l’equivalente, per il procedimento penale amministrativo, dell’articolo 13 CPP, applicabile al procedimento penale ordinario. Gli articoli 43 e 44 AP-DPA designano l’autorità che assume il ruolo di giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 34 let. a). L’articolo 46 capoverso 1 AP-DPA designa il tribunale che assume il ruolo di autorità giudiziaria di reclamo (art. 34 lett. c). Gli articoli 41 e 42 AP-DPA designano i tribunali chiamati a pronunciarsi sul merito del caso (art. 34 lett. b e d), in particolare il tribunale di primo grado.
La lettera c corrisponde all’articolo 13 lettera c CPP. Tuttavia, invece di usare le espressioni «giurisdizione di ricorso» o «giurisdizione di reclamo», in conformità con la terminologia dell’AP-DPA essa menziona (direttamente) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) per le seguenti ragioni: innanzitutto una designazione generica come «giurisdizione di ricorso» o «giurisdizione di reclamo» non è necessaria nella legge, poiché, in assenza di competenze cantonali parallele, s’intende qui designare soltanto un’autorità federale, il che non è il caso nella procedura penale ordinaria, nella quale l’autorità di ricorso può essere non soltanto un tribunale federale, bensì anche un tribunale cantonale. Inoltre, nell’AP-DPA la giurisdizione di reclamo può variare in particolare a seconda degli atti e delle omissioni impugnati (v. art. 48 AP-DPA e il relativo commento).
Art. 35 Denuncia e provvedimenti urgenti
L’articolo 35 riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 19 DPA.
L’espressione «Amministrazione federale» designa sia l’amministrazione centrale sia l’amministrazione decentrata (art. 2 LOGA) nella misura in cui i loro impiegati sono sottoposti alla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp)149150.
Secondo il capoverso 2, la polizia è tenuta a denunciare alla competente unità amministrativa ogni infrazione contemplata dal diritto penale amministrativo che accerta o apprende nell’esercizio della propria funzione. A partire da tale momento gli eventuali atti della polizia si svolgono su istruzione o incarico del responsabile dell’inchiesta (art. 37 e 55 AP-DPA).
Non è opportuno prevedere nel capoverso 2 una riserva che permetta alle autorità dell’Amministrazione federale di rinunciare a denunciare determinate infrazioni alle competenti autorità di perseguimento penale amministrativo, ad esempio in casi di lieve entità. Dette autorità non sono infatti le autorità di esecuzione della legge amministrativa in questione, vale a dire quelle incaricate dell’applicazione della legge, il che significa che ignorano le specificità del settore in questione (le specificità che giustificano appunto il conferimento del perseguimento e del giudizio dell’infrazione alla legge in questione a un’autorità di perseguimento penale amministrativo e non a un’autorità di perseguimento penale ordinario). Esse non sono pertanto in grado di valutare la gravità del caso in questione. Ne consegue che va mantenuto il loro obbligo previsto dal vigente articolo 19 capoverso 2 DPA di denunciare alla competente autorità di perseguimento penale amministrativo le infrazioni che hanno accertato o appreso. Le autorità d’esecuzione della legge amministrativa in questione, che sono altresì incaricate di perseguire (art. 36 cpv. 1, AP-DPA) e giudicare (art. 41 cpv. 1 AP-DPA) le infrazioni a tale legge – poiché è applicabile l’AP-DPA (art. 1 AP-DPA) –, sono in grado di valutare la gravità dell’infrazione. Va quindi loro conferita, nell’ambito dell’assunzione del ruolo di autorità di perseguimento
149 RS 170.32
150 BSK VStrR- VEST, art. 19 N 18