Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 25–308 Procedura penale amministrativa
Alla stregua della DPA in vigore, l’AP-DPA è una legge che deroga al CPP (art. 1 cpv. 2 CPP); il CPP è la lex generalis e l’AP-DPA la lex specialis. In certi punti la DPA vigente rinvia alle disposizioni del CPP che si applicano direttamente ai procedimenti di diritto penale amministrativo. Rinvia anche a determinate disposizioni del CPP che si applicano per analogia ai procedimenti di diritto penale amministrativo. L’AP-DPA evita tali rinvii (v. n. 3.1.3).
Per le ragioni illustrate al numero 3.2.2, la DPA deve derogare al CPP soltanto se ciò è necessario per tenere conto delle specificità di un procedimento che si svolge dinanzi all’amministrazione. Si tratta in particolare dell’organizzazione delle autorità, della procedura abbreviata secondo l’articolo 268 AP-DPA e dell’attuazione dei provvedimenti coercitivi.
La questione dell’indipendenza delle persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi (p. es. il responsabile dell’inchiesta e il suo superiore gerarchico, ossia il capo del perseguimento penale; v. n. 3.1.3) è stata discussa dal gruppo di lavoro. È stata in particolare sollevata la questione dell’indipendenza di queste persone dai loro superiori gerarchici nel trattamento concreto dei procedimenti penali amministrativi.
A tal riguardo occorre menzionare che i superiori gerarchici delle persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi, in particolare i capi dell’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale amministrativo (p. es. il direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica o il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze) e il capo del dipartimento di cui fa parte l’unità (art. 38 della legge del 21 marzo 1997133 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione; LOGA), possono impartire istruzioni concrete per il trattamento di tali procedimenti. Il capo dell’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale amministrativo ha anche il compito di fare applicare il diritto amministrativo che i procedimenti penali amministrativi mirano a far rispettare. Questa situazione solleva delle questioni relative in particolare all’indipendenza delle persone concretamente incaricate dei procedimenti penali amministrativi e all’imparzialità del capo dell’unità amministrativa in causa nonché del capo del dipartimento di cui fa parte tale unità.
In virtù del principio di indipendenza, si potrebbe prevedere che le persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi non sottostiano, nella gestione concreta di tali procedimenti, a istruzioni dei loro superiori gerarchici, ad esempio del capo dell’unità amministrativa in causa e del capo del dipartimento di cui fa parte tale autorità e che siano aggregate soltanto sul piano amministrativo a detta unità.
Bisogna tuttavia osservare che una tale modifica, a prima vista seducente, implicherebbe tutto sommato più svantaggi che vantaggi. L’indipendenza delle persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi dai loro superiori gerarchici, così come esposta sopra, solleverebbe immancabilmente la questione della vigilanza, che non potrebbe più essere esercitata dai superiori e dovrebbe essere conferita a un organismo specifico. La questione della vigilanza è molto complessa da risolvere dal punto di vista sia politico che organizzativo. Per convincersene basta pensare alle difficoltà poste dalla vigilanza sul MPC. Non è quindi opportuno introdurre un’indipendenza come quella descritta sopra. È inoltre necessario sottolineare che le caratteristiche summenzionate (assenza d’indipendenza delle persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi) sono tutto sommato inerenti all’amministrazione e pertanto al diritto penale amministrativo. Il sistema proposto è quindi la conseguenza logica di quanto esposto. Per
133 RS 172.010