Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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abbandonare questo sistema e adottare modifiche come quelle illustrate sopra, sarebbe necessario conferire il perseguimento e il giudizio dei reati in questione invece che all’amministrazione a un’autorità esterna ad essa, come ad esempio il MPC. Questa non è tuttavia un’opzione valida (v. n. 3.2.2). Va infine ricordato che contro tutti gli atti e le omissioni della competente autorità di perseguimento penale amministrativo (art. 33 AP-DPA) può essere proposto, direttamente o indirettamente, reclamo dinanzi a un’autorità giudiziaria (v. in particolare gli art. 39 segg. DPA vigente e gli art. 47 segg. AP-DPA), vale a dire un’autorità indipendente dall’amministrazione, il che controbilancia in modo soddisfacente le specificità della procedura penale amministrativa illustrate sopra.

L’AP-DPA mantiene pertanto in larga misura il sistema attuale, che ha dato buoni risultati: non prevede l’indipendenza delle persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi nei confronti dei loro superiori gerarchici. Quanto detto implica in particolare che l’AP-DPA non riprende il principio di indipendenza dell’articolo 4 CPP. Va precisato che l’assenza di indipendenza non riguarda ovviamente le autorità che non fanno parte dell’amministrazione e che svolgono un ruolo nella procedura penale amministrativa, come per esempio il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 34 AP-DPA). L’AP-DPA conferisce per contro al capo del perseguimento penale amministrativo le competenze specifiche del procedimento penale amministrativo, in particolare le competenze giurisdizionali, che il diritto vigente conferisce al «direttore» o al «capo dell’amministrazione in causa» e che sono riprese nell’AP-DPA (v. n. 3.1.3). Anche se non sono del tutto indipendenti dai loro superiori gerarchici, le persone incaricate dei procedimenti penali amministrativi risultano rafforzate da tali competenze, il che è senza dubbio positivo.

Alla stregua del CPP (art. 3-11), gli articoli 25–32 AP-DPA menzionano i principi che, da una parte, impongono determinati doveri fondamentali alle autorità di perseguimento penale (art. 33 e 34 AP-DPA) e, dall’altra, garantiscono alcuni diritti basilari ai privati coinvolti nel procedimento

– in particolare agli imputati. La maggior parte di tali principi sono sanciti in atti normativi di livello superiore, in particolare negli articoli 7-9 e 29-32 della Costituzione federale134, 5 e 6 della Convenzione del 4 novembre 1950135 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché 9, 11 e 14 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966136 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II). Ciononostante l’AP-DPA li rammenta, alla stregua di quello che fanno i codici di procedura penale moderni quali il CPP137. I principi menzionati agli articoli 25–32 possono essere precisati in altre disposizioni dell’AP-DPA.

Art. 25 Principi della procedura penale amministrativa. Rispetto della dignità umana e

correttezza

L’articolo 25, come d’altronde anche gli articoli 26–32, è l’espressione dei principi essenziali applicabili a qualsiasi procedimento penale. Riprende l’articolo 3 CPP e lo adegua alle particolarità del procedimento penale amministrativo138. L’espressione «autorità di perseguimento penale amministrativo» è precisata nell’articolo 33.

134 RS 101

135 RS 0.101

136 RS 0.103.2

137 FF 2006 1034

138 V. per analogia, FF 2006 1034 seg.