Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 16 Soppressione di documenti

Alla stregua del vigente articolo 16 DPA, il nuovo articolo 16 prevede un reato di soppressione di documenti speciale rispetto all’articolo 254 CP.

L’articolo 16 riprende l’articolo 16 della DPA vigente, con le modifiche risultanti dalla legge federale sull’armonizzazione delle pene adottata dal Parlamento il 17 dicembre 2021123.

Nelle discussioni all’interno del gruppo di lavoro non è emersa la volontà di non riprendere l’articolo 16 capoverso 1 vigente. È inoltre coerente che l’unità amministrativa persegua il reato in questione quando i fatti in questione avvengono nel suo settore d’attività. Il capoverso 1 riprende pertanto la disposizione in vigore.

Come l’articolo 16 capoverso 2 della DPA vigente, il capoverso 2 permette l’esenzione dalla pena a determinate condizioni. L’autore rivela dei documenti di grande importanza, dal momento che permettono all’amministrazione di svolgere il proprio lavoro. Il capoverso 2 prevede un pentimento sincero che, alla stregua dell’articolo 308 CP, ha luogo dopo la commissione del reato124. Secondo la disposizione vigente, il documento distratto deve essere prodotto «prima della chiusura dell’inchiesta amministrativa». Contrariamente a quanto previsto in caso di autodenuncia ai sensi dell’articolo 13 DPA, il documento può essere prodotto fino alla chiusura delle indagini125. Concretamente occorre stabilire fino a quale fase della procedura amministrativa penale può essere preso in considerazione il pentimento sincero dell’autore, in modo da permettergli di usufruire della possibilità offerta dal capoverso 2. Si tratta di una questione importante che merita di essere chiarita nella legge per motivi di certezza del diritto. A tale riguardo occorre osservare che secondo la legge il procedimento non è contraddittorio fino alla stesura del verbale finale. Succede infatti che l’imputato sia informato del procedimento condotto nei suoi confronti soltanto quanto riceve il verbale finale. Quindi, se si ritiene che l’inchiesta sia chiusa con la notifica del verbale finale, si esclude la possibilità prevista dal vigente articolo 16 capoverso 2 DPA e si toglie all’imputato la possibilità di valutare quel che lo attende. Inoltre, come si evince dal vigente articolo 69 DPA, l’inchiesta non è obbligatoriamente conclusa con la stesura del verbale finale. Alla luce di quanto detto, non sarebbe sbagliato prevedere la possibilità di un pentimento almeno fino al decreto penale o alla decisione penale. Ne consegue che la chiusura dell’indagine non è un criterio appropriato poiché conduce a risultati molto diversi a seconda delle circostanze. Per questo motivo il capoverso 2 prevede che l’autore deve pentirsi sinceramente entro la scadenza del termine per spiegarsi in merito al verbale (art. 256 cpv. 3 AP-DPA)126.

Il capoverso 3 riprende l’articolo 16 capoverso 3 della DPA vigente.

Art. 17 Favoreggiamento

Alla stregua dell’articolo 17 della DPA vigente, l’articolo 17 prevede un reato di favoreggiamento speciale rispetto all’articolo 305 CP.

Nelle discussioni all’interno del gruppo di lavoro non è emersa la volontà di non riprendere il vigente articolo 17 DPA. L’articolo punisce un maggior numero di comportamenti rispetto

123 FF 2021 2997

124 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 16 N 17

125 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 16 N 18

126 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 16 N 18