Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Nelle autorità penali amministrative organizzate in modo gerarchico, come il servizio di diritto penale della SG-DFF, che non praticano né un modello di separazione (Trennungsmodell) né uno di concentrazione (Konzentrationsmodell), ma un tipo di modello misto di competenze (Mischmodell), tra il responsabile dell’inchiesta e il capo del perseguimento penale sono intercalate altre persone a fini di garanzia della qualità, di controllo e di rispetto delle prescrizioni della DPA vigente («principio del doppio controllo»). Nel modello misto della SG-DFF, il funzionario inquirente (la persona incaricata dell’inchiesta) è direttamente subordinato alla direzione del gruppo dal punto di vista gerarchico e sottostà alle sue istruzioni. Anche se è il funzionario inquirente ad avere visibilità all’esterno, internamente l’inchiesta è condotta, soprattutto nei casi importanti, in stretta collaborazione con la direzione del gruppo, gerarchicamente superiore. Ad esempio, gli interrogatori sono condotti dal funzionario inquirente ma regolarmente in presenza e in coordinazione con la direzione del gruppo che pure pone domande durante l’interrogatorio.

Inoltre, nel modello misto della SG-DFF, le decisioni che spettano alla direzione del gruppo, come l’emanazione di un decreto penale o di un decreto di non luogo a procedere, sono preparate dal funzionario inquirente competente. Altrettanto vale per le decisioni di competenza del capo del servizio giuridico penale (emanazione della decisione penale o del decreto di abbandono [livello della sezione]) e il capo del servizio giuridico (innanzitutto istanza di ricorso e di decisione sulla ricusazione in quanto «superiore del funzionario in causa» conformemente all’attuale articolo 29 capoverso 2 DPA [livello della divisione]; secondo l’AP-DPA «capo del perseguimento penale»); a seconda della situazione, tali decisioni possono essere preparate dal funzionario inquirente e/o dalla direzione del gruppo. Le singole competenze sono disciplinate dalla SG-DFF in una direttiva interna. La direzione del procedimento spetta al funzionario inquirente fino alla stesura del verbale finale e alla decisione di trasferimento che ne deriva. In seguito spetta alla direzione del gruppo che rende un decreto penale o propone di chiudere il procedimento. Le opposizioni contro i decreti penali e le richieste di sospensione del procedimento da parte della direzione del gruppo sono trattate dal capo del servizio giuridico penale che rende una decisione penale o una decisione di sospensione. Se sono chiesti provvedimenti di prova supplementari nell’ambito di un’opposizione (cfr. art. 272 cpv. 1 AP-DPA), decide il capo del servizio giuridico penale. Se ritiene ad esempio che è opportuno effettuare un interrogatorio (supplementare), quest’ultimo è da lui condotto, con la partecipazione del funzionario inquirente e della direzione del gruppo. L’AP-DPA deve tenere conto delle realtà organizzative delle unità amministrative.

Per non escludere inutilmente la partecipazione delle persone implicate nel perseguimento penale, l’articolo 33 AP-DPA definisce come autorità di perseguimento penale unicamente l’unità amministrativa.

Il capoverso 3 disciplina espressamente l’autonomia delle autorità amministrative per quanto riguarda l’organizzazione del servizio incaricato del perseguimento penale in seno all’autorità amministrativa, in analogia con l’articolo 14 capoverso 2 CPP.

La pronuncia del decreto penale da parte del responsabile dell’inchiesta, e quindi il modello di concentrazione, non deve ad esempio essere esclusa. L’AP-DPA non deve quindi derogare senza motivo oggettivo al CPP dove un solo e medesimo procuratore dirige l’inchiesta, rende un decreto d’accusa o promuove l’accusa (cfr. art. 16 cpv. 2 CPP). Le unità amministrative devono essere libere di applicare un modello di separazione, di concentrazione o misto. Non vi sono motivi oggettivi per imporre alle autorità penali amministrative prescrizioni in materia di organizzazione interna più restrittive che alle autorità di perseguimento penale secondo il CPP.

Il capoverso 3 permette inoltre alle autorità amministrative di disciplinare in particolare la questione della competenza per ordinare provvedimenti coercitivi. Poiché tali provvedimenti