Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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L’AP-DPA rinuncia invece a istituire una base legale che permetta una delega più estesa o completa delle competenze del responsabile dell’inchiesta a una persona esterna all’Amministrazione federale. Il caso CarPostal e le informazioni raccolte dall’UFG nel quadro dei lavori di preparazione hanno tuttavia evidenziato l’utilità, per gli uffici federali piccoli e per quelli che sono solo eccezionalmente chiamati a condurre procedure penali amministrative, di poter ricorrere a specialisti esterni all’Amministrazione federale, ad esempio ad ex giudici. È vero che in teoria nulla impedisce all’ufficio in questione di assumere personale supplementare, ma questa soluzione non è esente da problemi quando il bisogno di personale è legato a un caso particolare. È nell’interesse pubblico e delle parti coinvolte nel procedimento che l’inchiesta penale amministrativa sia condotta da persone competenti. Bisogna tuttavia osservare che per gli uffici in cui il perseguimento penale amministrativo costituisce soltanto un compito accessorio è particolarmente difficile disporre di personale adatto. Anche per gli uffici in cui tale perseguimento è uno dei compiti principali può essere utile ricorrere a personale ad hoc. Ci si può pertanto chiedere se occorra introdurre nella DPA una base legale che permetta a un’autorità di perseguimento penale amministrativo di conferire a terzi esterni all’Amministrazione federale l’esecuzione di atti d’inchiesta più ampi rispetto a quelli summenzionati, compresa la competenza decisionale del responsabile dell’inchiesta. Né l’articolo 178 capoverso 3 Cost. né l’articolo 2 capoverso 4 LOGA contengono indicazioni in merito alle condizioni e ai limiti di un’esternalizzazione dei «compiti amministrativi». Secondo la dottrina vi è un nucleo di compiti statali che non può essere esternalizzato, anche se è controverso quali compiti facciano parte di tale nucleo. La difesa nazionale, la legislazione, il sistema monetario e anche il perseguimento penale in senso stretto161 sono ad esempio menzionati come compiti prettamente statali non trasferibili162. Nella prassi il termine «compiti amministrativi» è interpretato in senso lato e comprende anche i compiti statali sovrani. La dottrina ha elaborato un elenco di criteri che permette di decidere in merito alla delega di compiti dell’amministrazione163. Uno dei principi più importanti è quello secondo cui quanto più forte è il pregiudizio ai beni giuridici degli individui tanto più ristretto è il margine di manovra per conferire l’esecuzione di compiti dell’amministrazione a terzi. Vista l’ingerenza nei diritti fondamentali che implica l’attuazione delle competenze che l’AP-DPA conferisce al responsabile dell’inchiesta, l’esternalizzazione di atti d’inchiesta più estesi rispetto a quelli elencati nell’articolo 37 AP-DPA dovrebbe perlomeno essere effettuata con ritegno. Tali atti d’inchiesta soddisfano infatti quasi tutti i criteri che secondo la dottrina si oppongono a un’esternalizzazione. Inoltre, secondo detti criteri la delega di compiti amministrativi deve corrispondere a un interesse pubblico. Le competenze dell’Amministrazione federale in materia di perseguimento penale sono giustificate dalle conoscenze specifiche di quest’ultima nella materia amministrativa in questione e quindi se l’inchiesta penale è esternalizzata del tutto o in parte, sorge inevitabilmente la questione della necessità di disporre di un’autorità penale amministrativa. Ci si può inoltre chiedere se la delega di tali compiti rispetti il principio di proporzionalità e in particolare il criterio dell’adeguatezza. Perché delegare atti d’inchiesta a terzi se l’unità amministrativa è stata dotata di competenze in materia di perse-
161 V. BIAGGINI GIOVANNI, in EHRENZELLER BERNHARD/SCHINDLER BENJAMIN/SCHWEIZER RAINER J./VALLENDER KLAUS A. (a c. di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed., Zurigo 2014, art. 178 cpv. 3 Cost. Secondo Jaag, una base costituzionale è necessaria soltanto se la Costituzione impone esplicitamente l’esecuzione di un compito per la collettività o se esclude esplicitamente la privatizzazione; negli altri casi è sufficiente un disciplinamento nella legge (JAAG TOBIAS, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurigo 2000, pag. 37). Cfr. anche il rapporto dettagliato del Consiglio federale del 2 dicembre 2005 sulle società di sicurezza e le società militari private, in risposta al postulato Stähelin 04.3267, FF 2006 587, 613 segg., nonché le spiegazioni del rapporto del Consiglio federale del
2 marzo 2012 in risposta al postulato Malama 10.3045 «Sicurezza interna. Chiarire le competenze», FF 2012 3973, 4097 segg.
162 È anche il caso di DONATSCH ANDREAS/BLOCHER FELIX, Outsourcing im Strafverfahren, RPS 4/2008, pag. 347 segg e 354, secondo i quali una privatizzazione generale del perseguimento penale sarebbe inammissibile, nonché di KÜNZLI JÖRG/BÜCHLER ALEXANDRA/KRUMMEN DA- VID, Privatisierung im Justizvollzug, Eine rechtliche Bestandsaufnahme, Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), Berna 2021, pag. 22 (disponibile sul sito www.skmr.ch > Publications et projets > Etudes et rapports > 2021 > La privatisation de l’exécution des peines). Cfr. anche MÜLLER ANDREAS, Staats- und verwaltungsrechtliche Kriterien für die Privatisierung von Staatsaufgaben, PJA 1/1998, pag. 65 segg. e 68.
163 Cfr. KÄLIN WALTER/LIENHARD ANDREAS/WYTTENBACH JUDITH, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, Collection de la Revue de droit suisse / Cahier 46, 93.