Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Il capoverso 4, da leggersi in combinazione con il capoverso 3, riprende il vigente articolo 19 capoverso 4 DPA sostituendo «oggetti sequestrati» con «oggetti messi al sicuro», per le stesse ragioni menzionate nel capoverso 3 e menzionando anche i valori patrimoniali, in conseguenza dell’aggiunta al capoverso 3 lettera b.
Il termine «responsabile dell’inchiesta», menzionato nel capoverso 4, è definito dall’articolo 36 capoverso 1 AP-DPA.
Art. 36 Inchiesta. Competenza
Il capoverso 1 primo periodo riprende l’articolo 20 capoverso 1 primo periodo DPA vigente. Il capoverso 1 secondo periodo prevede invece esplicitamente che l’unità amministrativa affidi l’inchiesta a uno o più impiegati. Nella DPA in vigore questi impiegati sono denominati «funzionari inquirenti», mentre nell’AP-DPA sono chiamati «responsabili dell’inchiesta» (v. n. 3.1.5). L’unità amministrativa competente per un determinato caso è quella che la legge speciale designa come tale e su cui si fonda l’applicazione dell’AP-DPA in virtù dell’articolo 1 AP-DPA. Come illustrato qui appresso in relazione con l’articolo 36 capoverso 3 AP-DPA, va tenuto conto dei diversi modelli di competenza delle differenti unità amministrative, ragione per cui l’inchiesta non deve necessariamente essere affidata a una sola persona; a seconda delle circostanze, anche altre persone possono esercitare determinate funzioni nel quadro dell’inchiesta (p. es. la direzione del gruppo, come nel modello misto della SG-DFF) e non soltanto a partire dalla fase decisionale dell’unità amministrativa. L’organizzazione interna concreta deve essere lasciata all’apprezzamento delle diverse unità amministrativa, come esposto in relazione all’articolo 36 capoverso 3 AP-DPA.
In sostanza, il capoverso 2 concretizza l’articolo 36 capoverso 1 secondo periodo AP-DPA. La formazione dei responsabili d’inchiesta attivi nei diversi settori del diritto penale amministrativo deve infatti, secondo il capoverso 2 primo periodo, essere definita in funzione dei compiti concreti che sono loro affidati conformemente al rispettivo capitolato d’oneri. Il capoverso 2 secondo periodo riprende l’articolo 20 capoverso 1 secondo periodo DPA vigente; vista la loro importanza e complessità, l’esecuzione dei provvedimenti coercitivi, gli interrogatori a verbale e le ispezioni oculari devono essere affidati a impiegati specialmente formati a tal fine. Quindi l’unità amministrativa potrà ad esempio, a seconda dei casi, assumere personale che ha assolto una formazione postgrado specializzata, come fanno attualmente la CFCG e Swissmedic, o formare da sé il proprio personale, come fa l’UDSC152.
Il capoverso 3 va letto in relazione con l’articolo 33 lettera b AP-DPA. Ispirandosi all’articolo 12 CPP, l’articolo 33 AP-DPA definisce l’autorità di perseguimento penale amministrativo secondo la DPA. L’articolo 33 lettera b AP-DPA menziona l’unità amministrativa, il che corrisponde al pubblico ministero nell’articolo 12 lettera b CPP.
Le diverse unità amministrative della Confederazione che conducono procedimenti penali amministrativi sono organizzate in modo molto diverso. Alcune autorità, come la SG-DFF, dispongono di un proprio servizio di diritto penale, responsabile del perseguimento penale amministrativo, mentre in alcune altre autorità amministrative i procedimenti penali amministrativi sono condotti da giuristi che in generale esercitano attività giuridiche molto diverse e solo occasionalmente conducono procedimenti di questo genere o da non giuristi.
152 Cfr. BSK VStrR-VEST, art. 20 N 8