Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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nelle mani dell’autorità che sta già occupandosene, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito. Di fatto, il dipartimento si limita ad approvare la riunione. Dalle discussioni condotte nel gruppo di lavoro, risulta che l’approvazione da parte del dipartimento non è più giustificata. L’articolo 40 capoverso 1 AP-DPA modifica quindi l’articolo 20 capoverso 3 DPA vigente attribuendo all’autorità incaricata del perseguimento penale amministrativo la competenza di decidere la riunione.

Alcune leggi speciali si spingono oltre quanto previsto dall’articolo 20 capoverso 3 DPA vigente e permettono di riunire procedimenti penali amministrativi di competenza di più autorità di perseguimento penale amministrativo (art. 103 cpv. 3 LIVA e art. 90 cpv. 2 LATer) o di riunire procedimenti che sono sia di competenza delle autorità penali ordinarie sia delle autorità di perseguimento penale amministrativo (art. 90 cpv. 2 e 4 LATer).

È giustificato estendere a tutto il diritto penale amministrativo la possibilità di riunire i procedimenti se diverse autorità di perseguimento penale amministrativo sono competenti in virtù della medesima legge o di più leggi come previsto all’articolo 90 capoverso 2 LATer, nella misura in cui i fatti sono gli stessi o sono strettamente connessi tra loro. La situazione è infatti analoga a quella dell’articolo 20 capoverso 3 DPA vigente ma tutte le autorità interessate sono autorità di perseguimento penale amministrativo. Orbene, se l’economia di procedura può giustificare la riunione di una causa penale amministrativa con una causa di diritto penale ordinario di competenza di un’autorità non specializzata nel settore amministrativo in questione, la riunione è pure giustificata se è un’autorità di diritto penale amministrativo anche l’altra, specializzata però in un altro ambito amministrativo se vi è un nesso tra i procedimenti da riunire.

Le medesime ragioni permettono di estendere le possibilità di riunione nelle mani di un’autorità di perseguimento penale amministrativo in caso di competenza di tale autorità e della giurisdizione penale federale o cantonale in virtù della stessa legge, come previsto dall’articolo 90 capoversi 2 e 4 LATer. Da una parte, le diverse procedure sono sufficientemente connesse; dall’altra, l’autorità di perseguimento penale amministrativo è specializzata nel settore amministrativo retto dalla legge in questione.

In caso di competenza sia di un’autorità di perseguimento penale amministrativo e della giurisdizione penale federale o cantonale in virtù di più leggi, appare a priori giustificato conservare la sola possibilità di riunione nelle mani dell’autorità di perseguimento penale ordinario prevista dall’articolo 20 capoverso 3 DPA vigente. Permettere a un’autorità di perseguimento penale amministrativo di perseguire un crimine o un delitto ad esempio secondo il codice penale può infatti sembrare eccessivo. Tuttavia, per uno stesso insieme di fatti, il principio dell’economia di procedura impone di lasciare alle autorità di perseguimento penale ordinario e alle autorità penali amministrative la libertà di stabilire insieme il modo più efficace di procedere. L’accordo delle autorità interessate costituisce una barriera sufficiente per evitare le riunioni inopportune.

Per tutti questi motivi, il nuovo articolo 40 AP-DPA prevede la possibilità, in caso di competenza multipla in virtù di una o più leggi federali, di riunire le procedure nelle mani di un’autorità di perseguimento penale amministrativo o di un’autorità di perseguimento penale cantonale o federale, nella misura in cui i fatti sono gli stessi o sono strettamente connessi tra loro e previo accordo delle autorità interessate.

Art. 41 Giudizio. Competenza per materia dell’autorità giudicante

L’articolo 41 riprende e modifica il vigente articolo 21 DPA.