Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Alla stregua del vigente articolo 21 capoverso 1 DPA, il capoverso 1 prevede che la competenza di giudicare le infrazioni durante la fase amministrativa del procedimento penale amministrativo compete all’amministrazione (ovvero, secondo la terminologia dell’AP-DPA, all’unità amministrativa). Il capoverso 1, come l’articolo 276 capoverso 1 AP-DPA, prevede inoltre, sempre alla stregua del vigente articolo 21 capoverso 1 DPA, che in sostanza il giudizio spetta al tribunale se ricorrono gli estremi per infliggere una pena detentiva oppure per ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP. Il capoverso 1 precisa che il tribunale in questione, competente per materia, è quello cantonale, il che implica che può trattarsi del tribunale di primo grado o della giurisdizione d’appello (art. 34 lett. b e d AP-DPA; «tribunali cantonali»). Questa precisazione è giustificata poiché una giurisdizione federale completa coesiste ormai con la giurisdizione cantonale, contrariamente alla situazione nel momento dell’adozione della DPA in vigore. A tal riguardo il capoverso 1 svolge per la fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo lo stesso ruolo dell’articolo 22 CPP per il procedimento penale ordinario. Le leggi amministrative speciali possono prevedere deroghe alla competenza di giudizio dei tribunali cantonali. Lo fa ad esempio l’articolo 50 capoverso 2 LFINMA167, che sancisce la competenza del TPF.

In alternativa alla competenza di giudizio dei tribunali cantonali prevista dal capoverso 1 si potrebbe prevedere il giudizio della giurisdizione federale, ossia del TPF, in particolare considerando che le autorità di perseguimento penale amministrativo che applicano il diritto penale amministrativo federale sono autorità federali e che esiste ormai una giurisdizione federale integrale. Il conferimento della competenza a un’autorità giudiziaria unica potrebbe inoltre permettere a tale autorità di acquisire le conoscenze specifiche del diritto amministrativo. Il fatto di disporre di tali conoscenze è il motivo per cui il perseguimento e il giudizio dei reati contro il diritto penale amministrativo sono di competenza dell’amministrazione piuttosto che delle autorità penali. Tuttavia, mantenere la competenza di giudizio dei tribunali cantonali ha soprattutto il vantaggio della prossimità dell’autorità giudicante alle parti al procedimento. La citata modifica della competenza prevista dalla DPA in vigore non è senza problemi: il conferimento della competenza al TPF potrebbe in particolare rendere necessari adeguamenti complicati sotto il profilo organizzativo e finanziario. La modifica non è inoltre necessaria poiché il sistema attuale ha dato buoni risultati e si è dimostrato soddisfacente dal punto di vista della competenza di giudizio. Sotto il profilo materiale, l’AP-DPA mantiene pertanto il sistema vigente.

Il Cantone in cui ha sede il tribunale incaricato di un caso di diritto penale amministrativo potrà ottenere dalla Confederazione il rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 300 AP-DPA, una possibilità prevista anche dalla DPA in vigore.

Inoltre, il capoverso 1 conferisce all’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale la competenza di decidere se ricorrono gli estremi per infliggere una pena detentiva oppure per ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP e, quindi, se deve essere adito il tribunale competente. Esso modifica pertanto il disciplinamento previsto dal vigente articolo 21 capoverso 1 DPA, il quale conferisce tale competenza al dipartimento preposto all’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale; di conseguenza il dipartimento deve di fatto approvare tale richiesta. Dalle discussioni condotte dal gruppo di lavoro è risultato che l’approvazione da parte del dipartimento prevista dal vigente articolo 21 capoverso 1 DPA non si giustifica più. L’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale è infatti più idonea del dipartimento cui è subordinata per giudicare quando ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva oppure per ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP. Alla luce di quanto precede,

167 RS 956.1