Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Il capoverso 3 primo periodo riprende l’articolo 40 capoverso 2 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo169.

Art. 43 e 44 Giudice dei provvedimenti coercitivi

Gli articoli 43 e 44 disciplinano innanzitutto la competenza per materia e la competenza per territorio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi articoli sono per il giudice dei provvedimenti coercitivi quello che gli articoli 41 e 42 rappresentano per l’autorità giudicante.

Art. 43 Competenza per materia del giudice dei provvedimenti coercitivi

Il capoverso 1 primo periodo precisa che sono i giudici cantonali – e non le autorità giudiziarie federali – a esercitare le competenze che l’AP-DPA attribuisce al giudice dei provvedimenti coercitivi (v. art. 153 segg. AP-DPA, provvedimenti coercitivi), riprendendo la soluzione del diritto in vigore. Sono quindi i giudici cantonali a decidere in merito ai provvedimenti coercitivi nei casi della giurisdizione penale amministrativa federale. Tuttavia, contrariamente al diritto vigente, questi giudici adempiranno un compito federale. Il capoverso 1 riprende pertanto la soluzione dell’articolo 65 capoverso 1 LOAP, applicabile ai casi di competenza della giurisdizione federale ordinaria, vale a dire del MPC. I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi non diventano autorità federali, bensì agiscono su delega della Confederazione. Non vi è pertanto al momento un giudice federale dei provvedimenti coercitivi o un’autorità federale che svolga questo ruolo.

L’istituzione di un giudice federale dei provvedimenti coercitivi, presumibilmente aggregato al TPF, potrebbe rappresentare un’alternativa al sistema proposto, soprattutto considerando che le autorità di perseguimento penale amministrativo che applicano il diritto penale amministrativo federale sono autorità federali. La soluzione proposta ha tuttavia il vantaggio della prossimità dell’autorità alle parti al procedimento, il che è particolarmente importante per i provvedimenti coercitivi, come la carcerazione preventiva e quella di sicurezza, nel cui ambito il giudice deve sentire a breve termine l’imputato e il responsabile dell’inchiesta. L’istituzione di un giudice federale dei provvedimenti coercitivi, in alternativa alla soluzione proposta, non è esente da problemi poiché difficile sotto il profilo organizzativo. Inoltre, l’istituzione di un giudice federale dei provvedimenti coercitivi non è necessaria poiché il sistema attuale ha dato buoni risultati. Infine, a un tale giudice si dovrebbe logicamente attribuire anche la competenza di decidere sulle cause rientranti nella giurisdizione penale federale ordinaria, vale a dire del MPC. Anche questo non è necessario poiché il sistema attuale applicabile ai procedimenti penali ordinari ha dato buoni risultati.

Il Cantone in cui ha sede il giudice dei provvedimenti coercitivi incaricato di un caso di diritto penale amministrativo potrà ottenere dalla Confederazione il rimborso delle spese conformemente all’articolo 300 AP-DPA.

Secondo il capoverso 1 secondo periodo, salvo disposizioni contrarie dell’AP-DPA, la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta dal CPP. Ciò è logico visto che il giudice dei provvedimenti coercitivi applica il CPP nel procedimento penale ordinario e

169 BSK VStrR-VEST, art. 22 N 5 seg.