Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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l’AP-DPA intende derogare al CPP soltanto se le particolarità del procedimento penale amministrativo lo giustificano. Il rimando al CPP riguarda ad esempio le regole sulla citazione, sullo svolgimento dell’udienza e sull’amministrazione delle prove.

Il capoverso 2 riprende l’articolo 18 capoverso 2 CPP.

L’articolo 45 AP-DPA determina l’autorità che decide sui reclami contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi: si tratta della Corte dei reclami penali del TPF. Questa soluzione corrisponde a quanto previsto dall’articolo 65 capoverso 3 LOAP e va letta in combinazione con l’articolo 37 capoverso 2 lettera b LOAP. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi non potranno quindi essere contestate dinanzi alla giurisdizione di reclamo cantonale, bensì dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF. Si tratta di una precisazione necessaria, poiché il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi non è un’autorità federale, ma si limita a eseguire compiti delegatigli dalla Confederazione. Il fatto che il giudice dei provvedimenti coercitivi sia un’autorità cantonale influisce anche sull’iter ricorsuale fino al Tribunale federale (art. 80 LTF)170.

Art. 44 Competenza per territorio del giudice dei provvedimenti coercitivi

L’articolo 44 rinvia all’articolo 42 AP-DPA. La competenza ratione loci del giudice dei provvedimenti coercitivi (di un Cantone) è quindi determinata secondo le stesse regole previste per il tribunale (di un Cantone) cui compete il giudizio su un caso. L’articolo 44 generalizza per tutti i provvedimenti coercitivi la regola del vigente articolo 53 capoverso 2 lettera b DPA, applicabile all’arresto.

Art. 45 Procedura concernente i minori

L’articolo 45 riprende e modifica il vigente articolo 23 DPA.

L’articolo 45 definisce l’autorità competente e la procedura applicabile se l’atto punibile è commesso da un minore. Vi sono due opzioni: prevedere che sia competente l’autorità di perseguimento penale amministrativo e che si applichino le disposizioni procedurali della DPA oppure conferire la competenza alla giustizia penale minorile in applicazione della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin)171. Il vigente articolo 23 capoverso 1 DPA prevede, soprattutto per ragioni di efficienza, che, come nel caso di imputati adulti, i procedimenti nei confronti di minori siano in linea di massima di competenza dell’autorità specializzata nella materia amministrativa in questione. In deroga a tale principio, è tuttavia previsto che, in particolare se opportuno per il minore, il procedimento sia demandato alla giustizia penale minorile, segnatamente su domanda di quest’ultima.

Le specificità relative al contenuto del diritto penale amministrativo costituiscono un motivo per mantenere la competenza delle autorità penali amministrative, mentre quelle relative al minore, che trovano riscontro nella PPMin, parlano a favore del trasferimento della competenza alla giustizia penale minorile. In questa ponderazione degli interessi prevalgono gli argomenti a favore del trasferimento della competenza alla giustizia penale minorile. Oggigiorno non è infatti accettabile non applicare ai minori una procedura che tenga conto delle loro specificità. Inoltre,

170 Cfr. FF 2008 7093, 7139

171 RS 312.1