Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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l’articolo 276 capoverso 1 AP-DPA riprende e adegua il vigente articolo 73 capoverso 1 DPA (v. il commento all’art. 267 AP-DPA).

Il capoverso 2 riprende sostanzialmente il vigente articolo 21 capoverso 2 DPA aggiungendo, per completezza, la menzione della decisione di confisca, pure menzionata nell’articolo 275 capoverso 1 AP-DPA. Esso precisa che il tribunale competente per il giudizio è quello di un Cantone e non della giurisdizione federale. Per il rimanente si vedano le relative spiegazioni riguardanti il capoverso 1.

Il capoverso 3 riprende il vigente articolo 21 capoverso 4 DPA.

L’articolo 27 non riprende invece il vigente articolo 21 capoverso 3 DPA, che permette al Consiglio federale di deferire una causa penale alla Corte penale del TPF. Questa possibilità riguarda casi o settori troppo complessi o importanti168 per essere giudicati dalla giurisdizione cantonale. Non è tuttavia più giustificato mantenere questa competenza del Consiglio federale. L’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale può infatti assumere molto bene questa responsabilità e, viste le sue conoscenze dettagliate sui casi trattati, è maggiormente in grado del Consiglio federale di valutare se deferire una causa alla Corte penale del TPF. Tuttavia, la complessità o l’importanza della causa non rappresenta attualmente più un criterio per deferirla alla Corte penale del TPF, poiché, più di dieci anni dopo l’entrata in vigore del CPP, si può presumere che le autorità giudiziarie cantonali, cui compete in linea di massima giudicare le cause in virtù dell’articolo 276 capoverso 1 AP-DPA, sono organizzate in maniera tale da poter esercitare la loro competenza con la qualità richiesta. Inoltre, non si vede quale altro criterio possa giustificare la possibilità di deferire una causa alla Corte penale del TPF. Si può pertanto affermare che non è più opportuno attribuire al Consiglio federale, al dipartimento o all’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale la competenza di deferire una causa alla Corte penale del TPF. A tal riguardo occorre precisare che attribuire tale competenza all’unità amministrativa incaricata del perseguimento penale sarebbe probabilmente la peggiore delle soluzioni; in considerazione delle sue conoscenze dettagliate dei dossier trattati, sussiste il rischio potenziale che essa utilizzi tale competenza per eleggere un foro in funzione di interessi tattici relativi al procedimento in questione.

Art. 42 Competenza per territorio dell’autorità giudicante

Per completezza, il capoverso 1 indica che la competenza dell’unità amministrativa si estende all’insieme del territorio svizzero. Questa precisione non implica alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente.

Per il resto l’articolo 42 riprende sostanzialmente il vigente articolo 22 DPA.

Il capoverso 2 riprende in sostanza l’articolo 22 capoverso 1 in vigore precisando che il tribunale competente è quello del Cantone e non della giurisdizione federale. Si veda d’altronde il relativo commento all’articolo 41 capoverso 1 AP-DPA. Questa disposizione si applica ovviamente soltanto se l’autorità giudicante competente per materia è il tribunale di un Cantone, e non il TPF (v. il commento all’art. 41 cpv. 1 AP-DPA), competente per l’intero territorio svizzero.

168 BSK VStrR-VEST, art. 21 N 2