Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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il mancato trasferimento della competenza alla giustizia penale minorile creerebbe una disparità di trattamento tra i minori che hanno commesso un reato contemplato dal diritto penale amministrativo e quelli che ne hanno commesso uno rientrante nel diritto penale ordinario. Solo questi ultimi sarebbero infatti giudicati dalla giustizia penale minorile, la quale applica la PPMin, che permette appunto di tenere conto delle loro specificità. Occorre precisare che la giustizia penale minorile può contattare l’autorità di perseguimento penale amministrativo in caso di dubbi sul diritto penale amministrativo applicabile. A quanto detto si aggiunge che è più efficace e coerente che sia la giustizia penale minorile, specializzata in materia, ad applicare la PPMin, piuttosto che l’autorità di perseguimento penale amministrativo, e che il numero di casi di diritto penale amministrativo in cui sono coinvolti minori è estremamente esiguo. Alla luce di quanto precede, l’articolo 43 prevede che, se l’atto punibile è stato commesso da un minore, l’autorità di perseguimento penale amministrativo trasmette gli atti all’autorità competente della giustizia minorile. Questo implica che è applicabile la PPMin. Ne consegue che i capoversi 2 e 3 del vigente articolo 23 DPA non hanno più ragione di essere e non sono quindi ripresi nel nuovo articolo 45.
Quanto al diritto materiale applicabile, si veda il commento all’articolo 4 AP-DPA.
Art. 46 Corte dei reclami penali
L’articolo 46 riprende il vigente articolo 25 DPA, eccetto la parte «come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente», alla fine del capoverso 2, che è cancellata. Quest’autorità non esiste più e quindi l’avamprogetto propone di sopprimere le competenze che la DPA in vigore conferisce al MPC su domanda di quest’ultimo. (v. n. 3.1.2). Per questo motivo l’anziana competenza del giudice istruttore federale non è trasferita al MPC.
Il capoverso 1 primo periodo riprende essenzialmente il vigente articolo 25 capoverso 1 DPA, designando la Corte dei reclami penali del TPF quale autorità di reclamo (art. 34, lett. c AP-DPA). Tale autorità va distinta dall’autorità di reclamo interna all’unità amministrativa in questione (v. art. 46 cpv. 1 AP-DPA e il relativo commento). L’espressione «contestazioni» non è ripreso dal vigente articolo 25 capoverso 1 DPA. Mentre il termine «reclamo» designa un rimedio giuridico di un privato diretto contro un giudizio, una decisione o un atto di un’autorità, il termine «contestazione» designa i casi in cui un’autorità si rivolge a un’autorità di reclamo, come nei casi di cui agli articoli 42 capoverso 2, 60 capoverso 1 e 300 capoverso 3 AP-DPA172. Il rimedio giuridico in caso di contestazione, ossia il reclamo dinanzi alla Corte dei reclami del TPF, è menzionato nelle disposizioni dell’AP-DPA che disciplinano le contestazioni in questione.
Il capoverso 1 secondo periodo menziona il diritto che disciplina la procedura dinanzi al suddetto tribunale. Tale disciplinamento è la conseguenza dell’articolo 39 capoverso 2 lettera a LOAP, da leggere in combinazione con l’articolo 39 capoverso 2 lettera b LOAP. Il rimando del capoverso 1 secondo periodo riguarda innanzitutto gli articoli 393–397 CPP ma anche le altre disposizioni pertinenti del CPP come ad esempio le regole sulla forma, il tenore e la notificazione delle decisioni (art. 80 segg. CPP).
172 Cfr. per analogia BSK VStrR-LEONOVA, art. 25 N 1 seg.