Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 47 Reclamo contro i provvedimenti coercitivi

L’articolo 47 riprende il vigente articolo 26 capoverso 1. I provvedimenti coercitivi e le operazioni e le omissioni connesse possono essere impugnati mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, a prescindere che siano stati ordinati dal responsabile dell’inchiesta o dal capo del perseguimento penale. L’articolo 47 designa anche l’autorità che decide sui ricorsi contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (v. il commento all’art. 43 AP-DPA in fine). Anche qui si tratta della Corte dei reclami penali del TPF, fatte salve le disposizioni derogatorie dell’AP-DPA, come ad esempio i capoversi 4 e 5 dell’articolo 181 AP-DPA, che prevedono che il giudice dei provvedimenti coercitivi statuisca definitivamente in merito alle questioni considerate. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi oggetto di tali disposizioni sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale federale in virtù dell’articolo 80 LTF, nella versione modificata dall’AP-DPA (v. il commento all’art. 80 cpv. 2 per. 3 LTF, n. 4.3.1).

L’articolo 47 non riprende invece il vigente articolo 26 capoverso 2, il quale opera una distinzione in merito all’autorità cui bisogna presentare il reclamo (la Corte dei reclami penali del TPF o il direttore o capo dell’amministrazione in causa) a seconda dell’atto contestato, poiché l’autorità di reclamo è comunque la Corte dei reclami penali del TPF173. Non riprende nemmeno il vigente articolo 26 capoverso 3 DPA, il quale prevede esplicitamente la possibilità del direttore o capo dell’amministrazione in causa di rettificare l’atto contestato nel caso in cui il reclamo deve essergli presentato in virtù del vigente articolo 26 capoverso 2 DPA174. Il disciplinamento dell’articolo 26 capoverso 2 lettera b in combinato disposto con il capoverso 3 della DPA vigente, che appare plasmato sulla procedura amministrativa e può come minimo essere qualificata come molto inusuale nella procedura penale, deve effettivamente essere rimesso in discussione. Conduce infatti a situazioni assurde in particolare nel contesto della pronuncia di provvedimenti cautelari urgenti, che non tollerano alcun ritardo e che devono essere decisi senza sentire la controparte. Ciò è dovuto al fatto che, nei casi contemplati dall’articolo 26 capoverso 2 lettera b in combinato disposto con il capoverso 3 DPA vigente, il reclamo non è presentato direttamente alla Corte dei reclami penali del TPF, bensì è dapprima trasmesso al direttore o al capo dell’amministrazione in causa, che può conservarlo più giorni e quindi durante tale periodo la Corte dei reclami penali non è a conoscenza della presentazione del reclamo. Questa procedura può impedire la pronuncia di provvedimenti cautelari urgenti da parte della Corte dei reclami penali del TPF175. Per ovviare a questo problema è opportuno che il reclamo sia presentato in ogni caso direttamente alla Corte dei reclami penali del TPF – come prevede l’articolo 47 e com’è il caso nel procedimento penale ordinario. Anche se il vigente articolo 26 capoverso 3, che alla stregua dell’articolo 58 della legge federale del 20 dicembre 1968176 sulla procedura amministrativa (PA) relativizza tutto sommato l’effetto devolutivo del reclamo177, non è ripreso, il capo del perseguimento penale potrà esprimersi e, se del caso, modificare la sua posizione rispetto all’atto contestato nell’ambito dello scambio di scritti diretto dalla Corte dei reclami penali del TPF, scambio che può durare più o meno a lungo a seconda delle eventuali proroghe dei termini concesse dal giudice, anche all’unità amministrativa. Sebbene, a differenza di quanto prevede l’articolo 58 capoverso 3 PA, dovrà continuare a trattare il reclamo senza essere vincolato da un eventuale cambiamento di opinione comunicato dall’unità amministrativa nell’ambito dello scambio di scritti, il TPF dovrà beninteso tenere conto di tale cambiamento e dei suoi motivi tra gli elementi del suo giudizio. In tale contesto non

173 BSK VStrR-LEONOVA, art. 26 N 36 e 38

174 BSK VStrR-LEONOVA, art. 26 N 39

175 BSK VStrR-LEONOVA, art. 26 N 41

176 RS 172.021

177 FF 1965 II 901, 925