Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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appare opportuno derogare al principio dell’effetto devolutivo del reclamo al TPF prevedendo una disposizione analoga all’articolo 58 PA, che indebolisce l’effetto devolutivo del ricorso nel procedimento amministrativo178. Decidere altrimenti equivarrebbe a conservare nell’AP-DPA una vestigia del diritto amministrativo attualmente indesiderata nella procedura penale scostandosi senza ragione da quanto prevede la procedura penale ordinaria che prevede l’effetto devolutivo del reclamo al TPF.

Art. 48 Reclamo contro altre operazioni d’inchiesta

Il capoverso 1 lettera a riprende sostanzialmente il vigente articolo 27 capoverso 1 DPA, sostituendo tuttavia «direttore» e «capo dell’amministrazione in causa» con «capo del perseguimento penale amministrativo» (v. n. 3.1.5). Il rimedio giuridico previsto dal capoverso 1 lettera a dinanzi all’autorità di reclamo interna all’unità amministrativa è relativo all’amministrazione e, quindi, al diritto penale amministrativo. In alternativa si potrebbe tuttavia abrogare il capoverso 1 lettera a e adeguare l’AP-DPA in modo tale che contro gli atti d’inchiesta del responsabile dell’inchiesta che non costituiscono provvedimenti coercitivi possa essere interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, come previsto per i provvedimenti coercitivi (art. 47 AP-DPA). A favore di questa soluzione vi è il fatto che spesso il capoverso 1 lettera a non fa che prolungare il procedimento, anche a sfavore dell’imputato, poiché chi è chiamato a pronunciarsi sul reclamo contro l’atto del responsabile dell’inchiesta si discosta raramente dalla decisione di quest’ultimo e l’imputato si oppone spesso alla decisione sul reclamo rivolgendosi alla Corte dei reclami penali del TPF. Questa soluzione implicherebbe potenzialmente un carico di lavoro supplementare per la Corte dei reclami penali del TPF; tale carico va tuttavia relativizzato poiché, come appena illustrato, la decisione sul reclamo è spesso comunque impugnata dinanzi a tale autorità. La soluzione proposta dal capoverso 1 lettera a, che riprende il disciplinamento vigente (art. 27 cpv. 1 DPA), non solleva tuttavia forti opposizioni. È quindi legittimo mantenerla.

Il capoverso 1 lettera b prevede la nuova possibilità di interporre reclamo presso la Corte dei reclami penali del TPF – in quanto autorità giudiziaria di reclamo – contro le operazioni o le omissioni del capo del perseguimento penale. Infatti, contrariamente a quel che fa nell’articolo 26 capoverso 2 lettera a per i provvedimenti coercitivi, la DPA vigente non indica se è possibile un reclamo contro le operazioni e le omissioni del direttore o capo dell’amministrazione in causa – le cui competenze sono attribuite dall’AP-DPA al capo del perseguimento penale – al di fuori dell’ambito dei provvedimenti coercitivi né indica l’autorità presso cui interporlo. È tuttavia giustificato prevedere nella legge un rimedio giuridico anche in questi casi ed è ragionevole prevedere che tale rimedio sia il reclamo presso la Corte dei reclami penali del TPF, alla stregua di quanto previsto dal vigente articolo 26 capoverso 2 lettera a DPA nell’ambito dei provvedimenti coercitivi.

Il capoverso 2, che s’ispira all’articolo 394 lettera b CPP, è introdotto per motivi di economia di procedura. Intende in particolare evitare i reclami che potrebbero avere per conseguenza la prescrizione dell’azione penale. Poiché prevede che il reclamo è inammissibile contro la reiezione di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico in una procedura d’opposizione contro un decreto penale (art. 270–274 AP-DPA), che può sfociare in una decisione penale, il capoverso 2 è in un rapporto logico con il contenuto dell’articolo 11 capoverso 4 AP-DPA.

178 FF 1965 II 901, 925