Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Il capoverso 3 riprende il vigente articolo 27 capoverso 2 DPA precisando, per ragioni di chiarezza, che la decisione in questione è quella resa su reclamo dal capo del perseguimento penale.
Il capoverso 4 stabilisce che la decisione del capo del perseguimento penale in merito al reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del TPF, alla stregua di quanto previsto dal vigente articolo 27 capoverso 3 DPA. Tuttavia, a differenza di tale disposizione – e in conformità con l’articolo 47 capoverso 2 AP-DPA – il capoverso 4 non limita il potere di cognizione della Corte dei reclami penali del TPF, rispettando in tal modo i requisiti risultanti dall’articolo 29a Cost.179.
Il capoverso 5 riprende sostanzialmente il vigente articolo 27 capoverso 4 DPA.
Art. 49 Disposizioni comuni
È necessario innanzitutto precisare che le disposizioni dell’articolo 49 sono applicabili alle procedure dinanzi alle diverse autorità che possono fungere da autorità di reclamo a seconda degli atti e delle omissioni impugnate, vale a dire alle procedure dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 47 e 48 cpv. 1 lett. b AP-DPA) o dinanzi all’autorità di reclamo interna all’unità amministrativa (art. 47 cpv. 1 lett. a AP-DPA).
Il capoverso 1 modifica il vigente articolo 28 capoverso 1 DPA. Al fine di evitare una differenza difficilmente giustificabile con il disciplinamento previsto dal CPP, l’interesse richiesto per essere legittimato a ricorrere secondo il diritto vigente è sostituito da quello dell’articolo 382 capoverso 1 CPP. Pertanto l’«interesse degno di protezione», che può consistere non solo in un interesse giuridico ma anche in un semplice interesse di fatto180, è sostituito dall’«interesse giuridicamente protetto», che non sussiste in presenza di un semplice interesse di fatto181. In tale contesto va osservato che in passato il TPF ha posto l’esigenza dell’interesse giuridicamente protetto in relazione a un ricorso in un procedimento di diritto penale amministrativo182. Il vigente articolo 28 capoverso 1 secondo periodo DPA non è ripreso. Le procedure relative alla carcerazione preventiva e alla carcerazione di sicurezza sono ormai oggetto di disposizioni specifiche (art. 179 segg. AP-DPA) fortemente improntate sulle corrispondenti disposizioni del CPP, che non prevedono un disciplinamento analogo a quello dell’articolo 28 capoverso 1 secondo periodo DPA.
Secondo il capoverso 2 l’autorità che giudica il reclamo ha un potere cognitivo illimitato. La disposizione riprende il vigente articolo 28 capoverso 2 DPA eccetto la seconda parte del periodo (v. il commento all’art. 48 cpv. 4 AP-DPA).
Il capoverso 3 fissa a dieci giorni il termine per il reclamo. Tale termine è di dieci giorni in virtù del CPP (art. 396 cpv. 1 CPP), mentre nella DPA vigente è di soli tre giorni (art. 28 cpv. 3 DPA). Vari aspetti parlano a favore dell’adeguamento al termine di dieci giorni del CPP, già relativamente corto quando si tratta di un caso complesso. Per l’imputato, un termine di tre giorni appare incompatibile con il diritto a una difesa efficace ai sensi dell’articolo 6 CEDU. È infatti dubbio che tale termine sia sufficiente per contattare un avvocato e permettere a quest’ultimo di redigere e spedire il reclamo. Non si può d’altronde sostenere che un termine di dieci
179 BSK VStrR-LEONOVA, art. 27 N 23 seg.
180 BSK VStrR-LEONOVA, art. 28 N 6 e 9 e la giurisprudenza citata
181 CR CPP-CALAME, art. 382 N 1 seg.
182 TPF, 19.12.2018, BV.2018.24, consid. 1.2