Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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In situazioni in cui sono necessarie conoscenze e equipaggiamenti tecnici notevoli, la polizia giunge tuttavia ai suoi limiti quando deve sostenere le autorità penali amministrative, poiché è già impegnata nei propri procedimenti, ossia quelli di competenza dei pubblici ministeri cantonali o del Ministero pubblico della Confederazione, ai quali può di fatto tendere a dare la precedenza. L’istituzione di un organo comune, diverso da fedpol, al servizio delle varie autorità di perseguimento penale amministrativo con il compito di assolvere i suddetti compiti tecnici non appare una buona soluzione. Non è infatti opportuno istituire delle categorie di polizia supplementari o strutture parallele a quelle già esistenti, soprattutto in considerazione della grande complessità di tale istituzione. L’eventuale necessità di ampliare i mezzi attuali dovrebbe essere realizzata mediante un aumento delle risorse di fedpol, che funge da polizia giudiziaria delle autorità di perseguimento penale amministrativo (v. il commento all’art. 39 AP-DPA). Il progetto attuale diretto da fedpol, che mira a istituire un centro di competenze forensi nel settore delle tecnologie dell’informazione, s’iscrive in questa logica. I pertinenti lavori danno seguito a una raccomandazione a fedpol da parte del Controllo federale delle finanze di istituire, coordinandosi con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), un centro di competenza forense per l’Amministrazione federale203.
Il capoverso 4 riprende per l’assistenza giudiziaria il principio del conferimento di operazioni d’inchiesta da parte dell’unità amministrativa sancito dall’articolo 39, che si applica soltanto alla delega alla polizia giudiziaria federale (v. il commento all’articolo 39 AP-DPA). L’unità amministrativa sarà tuttavia spesso indotta a ricorrere al sostegno della polizia locale, e non di fedpol, quando si tratterà ad esempio di procedere a un breve interrogatorio di una persona che risiede lontano dalla sede dell’autorità federale. A differenza del CPP, appare quindi appropriato un disciplinamento preciso nell’AP-DPA di questa delega nell’ambito dell’assistenza giudiziaria.
Art. 58 Rapporti diretti tra autorità
Il presente articolo riprende l’articolo 46 CPP.
Art. 59 Spese
Il presente articolo riprende l’articolo 47 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’articolo 45 CPP al quale rimanda l’articolo 47 capoverso 2 CPP corrisponde all’articolo 57 capoversi 1 e 2 AP-DPA.
Art. 60 Conflitti
Il capoverso 1 modifica il vigente articolo 30 capoverso 5 primo periodo DPA. Si rinuncia alla competenza attribuita dal diritto vigente al Consiglio federale di decidere in merito alle contestazioni tra autorità federali. Da una parte questa competenza è sorprendente, nel 2023, poiché si può trattare di conflitti con un’autorità giudiziaria federale; dall’altra, l’AP-DPA consacra la Corte dei reclami penali del TPF come equivalente dell’autorità di ricorso del CPP. È quindi opportuno, alla stregua del CPP, conferire a tale autorità il compito di decidere in merito ai conflitti tra l’unità amministrativa e altre autorità federali o cantonali nell’ambito dell’assistenza
203 Controllo federale delle finanze, Audit de l’efficacité de la lutte contre la cybercriminalité, Ufficio federale di polizia, 1° marzo 2021, CDF-19394, pag. 37, Raccomandazione 6, disponibile soltanto in francese sul sito www.efk.admin.ch > Publications > Sécurité & environnement > Justice & police > Archives Justice & police > 07. Avr. 2021 > Efficacité de la lutte contre la cybercriminalité - Office fédéral de la police >Rapport.