Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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giudiziaria nazionale. Le decisioni rese dalla Corte dei reclami penali del TPF in tale contesto non possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale204.

Il capoverso 2 riprende il vigente articolo 30 capoverso 5 secondo periodo DPA. Nella versione tedesca «Sicherheitsmassregeln» è sostituito da «Sicherheitsmassnahmen».

Art. 61–66 Termini e date d’udienza

I termini della fase amministrativa del procedimento penale amministrativo saranno retti dalle pertinenti regole del CPP (art. 89–94 CPP) – e non più dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968205 sulla procedura amministrativa (PA) (art. 20–24). Presso l’unità amministrativa in questione i termini non saranno più calcolati allo stesso modo nel quadro di una procedura amministrativa e nel quadro di un procedimento penale amministrativo. La soluzione proposta è più vantaggiosa rispetto allo statu quo. Nella fase amministrativa del procedimento penale amministrativo non si applicheranno infatti più le ferie giudiziarie, privilegiando in tal modo il principio di celerità, analogamente a quanto previsto nel procedimento penale ordinario. Le fasi amministrativa e giudiziaria del procedimento penale amministrativo saranno soggette alle stesse regole in materia di termini, fatte salve le specificità del diritto penale amministrativo. Come previsto anche dal vigente articolo 31 capoverso 2 DPA, il CPP rimane applicabile alla fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA). L’adeguamento al CPP corrisponde a uno degli obiettivi del presente progetto di revisione.

Art. 61 Disposizioni generali

L’articolo 61 riprende l’articolo 89 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 62 Decorrenza e computo dei termini

L’articolo 62 riprende l’articolo 90 CPP.

Art. 63 Osservanza dei termini

L’articolo 63 riprende l’articolo 91 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Per la trasmissione per via elettronica, le condizioni sono menzionate all’articolo 78 capoverso 2 AP-DPA206.

Art. 64 Proroga di termini e differimento di udienze

L’articolo 64 riprende l’articolo 92 CPP.

204 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 50

205 RS 172.021

206 Cfr. per analogia CR CPP-STOLL, art. 91 N 15 seg.