Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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comprese le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico199, ossia le autorità amministrative, civili e penali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni200. Nemmeno le autorità legislative sono escluse a priori201.

Art. 57 Appoggio logistico e sicurezza

L’articolo 57 capoversi 1 e 2 riprende l’articolo 45 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Il capoverso 3 disciplina l’assistenza che la polizia deve prestare all’unità amministrativa nel perseguire le infrazioni al diritto penale amministrativo. Tale disposizione, che soddisfa anche una necessità pratica, permette alle autorità di perseguimento penale amministrativo di essere più efficaci, dando loro la possibilità di trarre profitto dalle competenze della polizia. Si tratta di assistenza e quindi non di una situazione in cui l’unità amministrativa delega l’esecuzione di determinati atti d’inchiesta alla polizia, diversamente da quanto previsto dall’articolo 57 capoverso 4.

Sotto il profilo materiale, il capoverso 3 riprende il vigente articolo 20 capoverso 2 DPA completandolo e adeguandolo alla terminologia dell’AP-DPA. Questa disposizione si inserisce quindi sistematicamente nel capitolo dedicato all’assistenza giudiziaria nazionale, poiché il ricorso alle polizie cantonali rientra in tale ambito. Soltanto la collaborazione con la polizia giudiziaria federale non costituisce un atto di assistenza giudiziaria (v. il commento all’articolo 39 AP-DPA).

Il nuovo articolo 37 AP-DPA permette alle autorità di perseguimento penale amministrativo di far capo a specialisti privati per sostenerla in alcuni compiti connessi con le inchieste digitali. Il ricorso a terzi non costituisce tuttavia sempre la soluzione più efficace, in particolare se i fatti su cui verte il procedimento penale amministrativo sono anche oggetto di un procedimento penale ordinario nel cui ambito la polizia effettua un’inchiesta. Ad ogni modo, il ricorso a specialisti privati non può sostituire la partecipazione della polizia. L’assistenza da parte della polizia resta infatti necessaria a seconda del caso specifico, ad esempio se il responsabile esegue provvedimenti coercitivi e in particolare se incontra resistenza in occasione dell’esecuzione202. Alla stregua della DPA vigente, l’articolo 57 capoverso 3 prevede in questi casi esplicitamente, a titolo esemplificativo, l’aiuto della polizia. Dalle discussioni condotte nel gruppo di lavoro risulta che in generale la cooperazione con le polizie cantonali funziona bene. La situazione è tuttavia più complicata quando l’inchiesta richiede conoscenze tecniche specifiche, in particolare nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. In tale contesto la raccolta, la lettura, la preparazione e la valutazione dei dati sono difficili, richiedono molto tempo e molte conoscenze specifiche ed esperienze, di cui dispongono soprattutto i grandi corpi di polizia. La maggior parte delle autorità penali amministrative non possiede al momento l’infrastruttura e le conoscenze necessarie per gestire questi procedimenti, per cui dipendono dal sostegno delle polizie cantonali (v. inoltre il commento agli articoli 153 segg. AP-DPA, Misure di sorveglianza segrete). Per sottolineare l’importanza del sostegno della polizia in questi casi, il capoverso 3 prevede, esplicitamente e a titolo esemplificativo, l’aiuto della polizia anche in questo contesto.

199 BSK StPO-SCHMITT, art. 44 N 3

200 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 9

201 BSK StPO-SCHMITT, art. 44 N 3

202 BSK VStrR-VEST, art. 20 N 9