Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 65 Inosservanza
L’articolo 65 riprende l’articolo 93 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Art. 66 Restituzione
L’articolo 66 riprende l’articolo 94 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Art. 67 Forma delle comunicazioni e delle notificazioni
Sotto il profilo materiale l’articolo 67 riprende il vigente articolo 31a DPA che è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 e riprende sotto il profilo materiale il disciplinamento dell’articolo 85 CPP.
Art. 68 Notificazione per via elettronica
L’articolo 68 riprende l’articolo 86 CPP. Non sarà necessario emanare una nuova ordinanza in applicazione del capoverso 2, il Consiglio federale potrà limitarsi a dichiarare applicabile l’ordinanza del 18 giugno 2010207 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento modificandone semplicemente l’articolo 1 capoverso 1.
Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un progetto di legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (D-LCEG)208. I dibattiti sono tuttora in corso209. A suo tempo sarà se del caso necessario tenere conto del D-LCEG per adeguare il presente progetto.
Art. 69 Consultazione delle decisioni dell’amministrazione
Analogamente alla procedura del decreto d’accusa nel procedimento penale ordinario, la procedura del mandato penale e quella della decisione penale non sono pubbliche. Diversamente dall’articolo 69 capoverso 2, tuttavia il diritto vigente non si pronuncia in merito alla pubblicazione di queste decisioni. L’articolo 69 intende quindi soddisfare i legittimi diritti dei terzi all’informazione sul modello degli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoversi 1 e 4 CPP.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il principio della pubblicità sancito dall’articolo 30 capoverso 3 Cost. si applica a tutte le decisioni che si pronunciano sulla fondatezza di un’accusa penale conformemente agli articoli 6 paragrafo 1 CEDU e 14 paragrafo 1 del Patto ONU II nonché ai provvedimenti ordinatori con cui l’autorità competente conclude il procedimento senza seguiti penali o rifiuta semplicemente di aprirne uno210. Nel diritto penale ammini-
207 RS 272.1
208 FF 2023 679
209 Stato dell’affare in Parlamento: www.parlament.ch > Oggetti > 23.022
210 DTF 124 IV 23, consid. 3c, 134 I 286, consid. 6, 137 I 16, consid. 2.3, 147 I 463, consid. 3.1.2; CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 69 N 21