Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo

Alla stregua del CPP e a differenza del vigente articolo 30 capoversi 1 e 4, gli articoli 55 e seguenti dell’AP-DPA non menzionano più le autorità comunali e gli organismi con compiti di diritto pubblico poiché esse sono comprese nella nozione di autorità federali e cantonali194.

Art. 56 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria

L’obbligo di prestare assistenza giudiziaria è previsto implicitamente dal vigente articolo 30 capoverso 2 DPA, che enuncia i motivi del rifiuto dell’assistenza. L’articolo 44 CPP procede in maniera opposta, sancendo l’obbligo delle autorità di prestarsi assistenza giudiziaria e tacendo in merito a eventuali possibilità di rifiutarla. Tuttavia, pur partendo dal principio che deve essere ampia, l’assistenza giudiziaria non è illimitata. L’autorità richiesta può infatti avere buone ragioni per rifiutarla. Anche se non sono formulate esplicitamente, l’obbligo di prestare assistenza giudiziaria previsto dall’articolo 44 CPP è soggetto a restrizioni che corrispondono ai motivi espressi in disposizioni quali l’articolo 27 capoverso 2 della vecchia legge federale del 15 giugno 1934195 sulla procedura penale, il vigente articolo 30 capoverso 2 DPA o l’articolo 40 LFINMA196. Inoltre, l’articolo 194 capoverso 2 CPP esige esplicitamente una ponderazione tra gli interessi alla messa a disposizione degli atti e quelli pubblici e privati che vi si oppongono. In fin dei conti si tratta sempre di ponderare gli interessi in gioco, il che spetta innanzitutto all’autorità richiesta; invece di rifiutare l’assistenza giudiziaria essa deve anche esaminare se provvedimenti meno rigidi permettono di tenere conto dell’interesse al mantenimento del segreto197. La DPA vigente non contiene disposizioni specifiche che disciplinano la produzione degli atti come fa l’articolo 194 CPP. Tale produzione è infatti disciplinata anch’essa dall’articolo 30 capoverso 1 seconda parte. L’AP-DPA mantiene questa sistematica.

Di conseguenza l’articolo 56 AP-DPA, oltre a sancire il principio dell’obbligo di prestare assistenza, menziona anche i motivi che permettono di rifiutarla. Il titolo marginale dell’articolo 30 DPA vigente è sostituito da quello dell’articolo 44 CPP, che corrisponde precisamente alla materia disciplinata dalla nuova disposizione. Infatti gli altri atti di assistenza giudiziaria sono ormai disciplinati dalle disposizioni seguenti. La prima parte del primo periodo riprende materialmente l’articolo 30 capoverso 2 DPA vigente ma con una nuova formulazione ispirata all’articolo 194 capoverso 2 CPP. Le nozioni di sicurezza interna o esterna dell’articolo 30 capoverso 2 DPA vigente non richiedono menzione espressa perché rientrano nella nozione di interesse pubblico. Gli articoli 171–173 CPP menzionati all’articolo 30 capoverso 2 in fine DPA vigente sono ora ripresi dagli articoli 133–135 AP-DPA. La seconda parte del primo periodo riprende l’articolo 44 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Il capoverso 1 secondo periodo riprende il vigente articolo 30 capoverso 1 seconda parte DPA.

Come all’articolo 30 DPA vigente possono chiedere assistenza giudiziaria le autorità amministrative federali incaricate di perseguire e giudicare i reati ai sensi dell’articolo 1 AP-DPA198. Sono tenute ad accordare assistenza giudiziaria tutte le autorità federali, cantonali e comunali,

194 BSK STPO-SCHMITT, art. 44 N 3

195 RS 3 295; RU 1971 777, 1974 1857, 1978 688, 1979 1170, 1992 288 2465, 1993 1993, 1997 2465, 2000 505 2719 2725, 2001 118 3071 3096 3308, 2003 2133, 2004 1633, 2005 5685, 2006 1205, 2007 6087, 2008 1607 4989 5463, 2009 6605

196 BSK STPO-SCHMITT, art. 44 N 6

197 BSK STPO-SCHMITT, art. 44 N 6

198 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 7