Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo

La lettera b prevede esplicitamente la difesa obbligatoria per una situazione in cui questa s’impone già in virtù del diritto in vigore, per analogia a quanto previsto dal CPP247.

La lettera c contribuisce a concretizzare il vigente articolo 33 capoverso 1 lettera a DPA.

La lettera d riprende l’articolo 130 lettera d CPP. Questo caso riguarda la fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo, retta, fatte salve alcune deroghe, dalle regole del CPP (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA)248. La parità delle armi impone che l’imputato sia assistito da un difensore quando l’unità amministrativa sostiene personalmente l’accusa nella procedura giudiziaria, analogamente al caso in cui il pubblico ministero sostiene personalmente l’accusa nella procedura penale ordinaria. Orbene, in mancanza di una norma speciale nell’AP-DPA, tale non sarà il caso se in questa fase della procedura si applica soltanto il CPP.

Invece l’articolo 130 lettera e CPP non è ripreso poiché l’AP-DPA non contiene l’istituto della procedura penale abbreviata prevista dal CPP (art. 358-362 CPP). Nella procedura abbreviata di cui all’articolo 268 AP-DPA non vi è difesa obbligatoria, poiché tale procedura è possibile soltanto per multe fino a 5000 franchi (2000 franchi secondo il diritto vigente; v. il commento all’articolo 268 AP-DPA), vale a dire per casi di lieve entità249.

Art. 86 Garanzia della difesa obbligatoria

L’articolo 86 riprende l’articolo 131 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Il capoverso 2 adatta formalmente l’articolo 131 capoverso 2 allo svolgimento del procedimento penale amministrativo e tiene conto delle modifiche proposte nell’ambito della revisione in corso del CPP, visto che la formulazione attuale della disposizione manca di logica250.

Art. 87–91 Difensore d’ufficio

Gli articoli 87–91 disciplinano la difesa d’ufficio adeguando gli articoli 132–135 CPP alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 87 Difensore d’ufficio

L’articolo 87 riprende l’articolo 132 CPP adeguandolo alla procedura penale amministrativo.

Il capoverso 2 riprende l’articolo 132 capoverso 2 CPP.

Ispirandosi al vigente articolo 33 capoverso 2 DPA il capoverso 3 menziona un importo della multa superato il quale un caso non può essere considerato di lieve entità. L’importo è di 12 000 franchi e corrisponde a una pena pecuniaria equivalente a 120 aliquote giornaliere – ossia una pena superata la quale, in virtù del capoverso 3, un caso non è affatto di lieve gravità – con un tasso di conversione di 100 franchi al giorno (v. il commento all’art. 10 AP-DPA). A titolo

247 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 67-72

248 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 73

249 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 74

250 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5555 seg.