Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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quanto fa il capoverso 2 riprendendo l’articolo 109 capoverso 2 CPP e adeguandolo alle specificità della procedura penale amministrativa.

Art. 78 Forma

Una legge processuale moderna deve disciplinare la forma degli atti procedurali delle parti, cosa che la DPA vigente non fa. L’articolo 78 riprende a tal fine l’articolo 110 CPP adeguando formalmente il capoverso 4 alle particolarità della procedura penale amministrativa. Non sarà necessario che il Consiglio federale emani una nuova ordinanza in applicazione del capoverso 2. Potrà infatti limitarsi a dichiarare applicabile l’ordinanza del 18 giugno 2010242 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento, adeguando semplicemente l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza.

Art. 79 Definizione e posizione giuridica dell’imputato. Definizione

L’articolo 79 riprende l’articolo 111 CPP adeguando i rinvii agli articoli dell’AP-DPA. L’ipotesi della querela non è ripresa poiché tutti i reati di diritto penale amministrativo sono perseguiti d’ufficio.

Art. 80 Posizione giuridica

L’articolo 80 riprende l’articolo 113 CPP, che stabilisce in particolare che l’imputato non ha l’obbligo di deporre a proprio carico, il che implica in particolare la facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Tale diritto è l’espressione del principio nemo tenetur se ipsum accusare, che si applica anche al procedimento penale amministrativo. La DPA vigente, in particolare l’articolo 39 capoverso 2 secondo periodo, non menziona tale diritto e prevede invece che il funzionario inquirente inviti l’imputato «a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa», il che è contrario al suddetto principio243.

L’articolo 121 capoverso 3 lettera b AP-DPA prevede l’obbligo di informare l’imputato del suo diritto risultante dall’articolo 80 (v. commento all’art. 121 AP-DPA).

Quanto alla questione dell’utilizzabilità, nel procedimento penale amministrativo, dei mezzi di prova ottenuti nel procedimento amministrativo, si veda il commento agli articoli 103–105.

Art. 81 Capacità dibattimentale

L’articolo 81 riprende l’articolo 114 CPP.

Art. 82 Patrocinio. Principi

La presente disposizione riprende l’articolo 127 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Il capoverso 1 non menziona quindi l’accusatore privato e il capoverso 5 non riprende il secondo periodo dall’articolo 127 capoverso 5 CPP. In tal modo il capoverso 5 riprende sotto il profilo materiale la lettera a del vigente articolo 32 capoverso 2

242 RS 272.1

243 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 15 seg.