Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Nella pratica, questa possibilità sarà utile segnatamente per i divieti di comunicare informazioni che sono regolarmente imposti alle banche oggetto dell’obbligo di produrre determinati documenti. Certo, secondo la giurisprudenza tali divieti, se limitati nel tempo, giustificati dall’interesse al mantenimento del segreto dell’inchiesta secondo le regole della procedura penale e fondati su motivi oggettivi, non costituiscono restrizioni particolarmente gravi della libertà di comunicazione né della libertà economica garantite dal diritto costituzionale240. Non necessitano quindi alcuna base legale formale. La nuova disposizione persegue tuttavia la chiarezza e deve quindi essere inserita in una legge procedurale moderna. Non è invece applicabile alla sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 236 AP-DPA). Infatti, il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per impartire istruzioni concernenti i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto che devono adottare gli stabilimenti sorvegliati (art. 237 cpv. 1 lett. b AP-DPA).

Art. 71 Informazione del pubblico

La DPA vigente non contiene alcuna disposizione riguardante l’informazione del pubblico analoga all’articolo 74 CPP, applicabile nella procedura penale ordinaria. Tuttavia, nella prassi il bisogno d’informazione dei media e del pubblico non è inferiore nel procedimento penale amministrativo. Di conseguenza l’articolo 71 riprende l’articolo 74 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Ciò permette di colmare la suddetta lacuna garantendo una prassi uniforme tra le diverse autorità di perseguimento penale amministrativo nonché tra la fase amministrativa e la fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo.

L’articolo 74 capoverso 1 CPP conferisce delle competenze al pubblico ministero e al giudice, ossia alle autorità penali con competenze decisionali incaricate delle diverse fasi del procedimento penale. L’articolo 71 capoverso 1 AP-DPA attribuisce di conseguenza tali competenze all’unità amministrativa. Ricordiamo che al procedimento dinanzi al giudice è applicabile l’articolo 74 CPP (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA). Il capoverso 1 riprende per altro l’articolo 74 capoverso 1 CPP sebbene l’ipotesi della collaborazione della popolazione (lett. a) sia improbabile o si realizzi solo in casi rari.

L’articolo 74 capoverso 2 CPP non è invece ripreso poiché non pertinente nel diritto penale amministrativo.

Il capoverso 2 riprende l’articolo 74 capoverso 3 CPP.

Neppure l’articolo 74 capoverso 4 CPP è ripreso poiché nel diritto penale amministrativo non vi sono vittime.

Art. 72 Parti e altri partecipanti al procedimento. Definizione e posizione giuridica. Parti

Il capoverso 1 riprende l’articolo 104 capoverso 1 CP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Non menziona quindi l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) e sostituisce il pubblico ministero con l’unità amministrativa (art. 104 cpv. 1 lett. c CPP). Per i motivi menzionati nel n. 3.1.2, non riprende la qualità di parte del MPC e dei pubblici ministeri cantonali prevista dall’articolo 74 capoverso 1 DPA vigente.

240 DTF 131 I 425, consid. 5 e 6; TPF, 6.12.2012, BV.2012.14, consid. 4