Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 93 Notificazione. Elezione di domicilio
L’articolo 93 riprende materialmente il vigente articolo 34 DPA, che, essendo entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è recente. Invece di parlare di imputato e difensore e dichiarare queste disposizioni applicabili alle persone interessate dalla confisca, l’articolo 93 parla di parti e dei loro patrocinatori, senza riprendere l’articolo 34 capoverso 4 DPA vigente.
Il capoverso 4 completa il vigente articolo 34 DPA riprendendo l’articolo 87 capoverso 4 CPP. La disposizione è infatti opportuna e necessaria nel diritto penale amministrativo quanto nel diritto penale ordinario.
Art. 94 Notificazione mediante pubblicazione
L’articolo 94 riprende senza modifiche il vigente articolo 34a DPA, che, essendo entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è recente.
Il capoverso 4 riprende il vigente articolo 34a capoverso 4 DPA. A differenza di quanto prevede l’articolo 88 capoverso 4 CPP, nel diritto penale amministrativo soltanto il verbale finale non soggiace all’obbligo di pubblicazione. Il messaggio del Consiglio federale non si pronuncia su questo punto260. Nella presente revisione, occorre stabilire se allineare maggiormente la normativa all’articolo 88 capoverso 4 CPP, menzionando anche i decreti di abbandono, i decreti penali, i decreti di confisca, le decisioni penali e le decisioni di confisca. L’articolo 88 capoverso 4 CPP è problematico sotto il profilo dello Stato di diritto almeno nella misura in cui prevede che i decreti d’accusa sono considerati notificati anche se non pubblicati261. Infatti, non si capisce come l’imputato, se ignora di essere oggetto di un decreto d’accusa, possa rinunciare validamente al diritto di opposizione e dunque al diritto fondamentale di rivolgersi a un giudice indipendente e imparziale262. In tale misura e sebbene questa disposizione non sia stata modificata nell’ambito della revisione del CPP del 17 giugno 2022263, l’AP-DPA rinuncia a estendere le eccezioni all’obbligo di pubblicazione e propone di mantenere il diritto vigente. Ciò è tanto più giustificato nella procedura penale amministrativa dove le decisioni sono rese da autorità amministrative, il che rende necessario garantire un’effettiva possibilità di adire il giudice.
Art. 95 Partecipazione all’assunzione delle prove. In generale
La rubrica del vigente articolo 35 DPA è completata con la precisazione «in generale». Nella versione tedesca il termine «Beweisaufnahme» è sostituito da «Beweiserhebung», usato dal CPP (v. in particolare l’art. 147 segg. CPP).
Il capoverso 1 modifica il vigente articolo 35 capoverso 1 DPA riformulando la prima parte della frase sul modello dell’articolo 147 capoverso 1 primo periodo CPP. Ciò permette di includere in una sola disposizione i diritti menzionati dai vigenti articoli 35 capoverso 1 e 41 capoverso 3 DPA, riguardanti l’interrogatorio di testimoni. Alla stregua di quanto previsto nel procedimento penale ordinario, nel procedimento penale amministrativo la partecipazione all’assunzione delle prove ai sensi del capoverso 1 può essere chiesta soltanto in relazione agli interrogatori
260 FF 2015 8101, 8205
261 BSK StPO-ARQUINT, art. 88 N 11
262 CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 88 N 27
263 FF 2022 1560