Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 2 riprende l’articolo 74 capoverso 2 DPA vigente senza modifiche materiali. La versione francese sostituisce «celui qui» con «quiconque». È certo che le persone toccate da un provvedimento di confisca sono dei terzi aggravati da atti procedurali ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 lettera e AP-DPA che riprende l’articolo 105 capoverso 1 lettera f CPP241. Riprendendo l’articolo 74 capoverso 2 DPA vigente si riesce a essere più espliciti, il che si giustifica in considerazione dell’elevato numero di procedimenti di confisca del diritto penale amministrativo.

Il capoverso 3 riprende l’articolo 104 capoverso 2 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Per tale motivo menziona soltanto la Confederazione e non i Cantoni.

Art. 73 Altri partecipanti al procedimento

La presente disposizione riprende l’articolo 105 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Così, il capoverso 1 non menziona i danneggiati (art. 105 cpv. 1 lett. a CPP). È certo che la principale funzione pratica di questa disposizione sembra essere di disciplinare espressamente il caso dei terzi aggravati da un atto procedurale secondo il capoverso 1 lettera e, in relazione ai provvedimenti coercitivi. In una legge procedurale moderna, è tuttavia giustificato disciplinare chiaramente lo statuto dei partecipanti alla procedura come fa il CPP.

Art. 74 Capacità processuale

La presente disposizione riprende l’articolo 106 CPP.

Art. 75 Diritto di essere sentiti

La presente disposizione riprende l’articolo 107 CPP adeguando la terminologia del capoverso 2 a quella dell’AP-DPA.

Art. 76 Restrizione del diritto di essere sentiti

La presente disposizione riprende l’articolo 108 CPP adeguando la terminologia dei capoversi 1 e 4 a quella dell’AP-DPA.

Art. 77 seg. Atti procedurali delle parti

Gli articoli 77 e 78 sono nuovi e disciplinano gli atti procedurali delle parti.

Art. 77 Istanze

Il capoverso 1 riprende l’articolo 37 capoverso 2 DPA vigente adeguandolo alla formulazione dell’articolo 109 capoverso 1 CPP. Tale normativa va completata sul modello del CPP. È

241 CR CPP-CONTI/TUNIK, art. 377 N 11