Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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opportuno ispirarsi al CPP per garantire l’unità dell’ordinamento giuridico, unità già perseguita nel momento dell’adozione della DPA vigente271.
La DPA vigente non contiene regole che escludono chiaramente le prove inutili o obbligano il responsabile dell’inchiesta a dar seguito alle richieste di prove non superflue. Questo non ostacola tuttavia il corretto svolgimento del procedimento. Infatti, la massima ufficiale impone al responsabile dell’inchiesta di accertare i fatti (art. 103 cpv. 1 AP-DPA). Inoltre, i principi della proporzionalità e dell’economia procedurale fanno sì che si rinuncia alla raccolta di prove inutili. Infine, fatto salvo l’articolo 48 capoverso 2 AP-DPA, qualsiasi reiezione di un’istanza di prova da parte del responsabile dell’inchiesta può essere impugnata mediante reclamo dinanzi al capo del perseguimento penale e successivamente dinanzi al TPF (art. 47 e 48 cpv. 1 AP-DPA), a meno che avvenga nel quadro del verbale finale, nel qual caso va formata opposizione contro il decreto penale (art. 256 cpv. 4 AP-DPA). In caso di ricorso, la fondatezza della reiezione di un’istanza di prova è esaminata alla luce del diritto di essere sentiti, del principio inquisitorio e del principio di proporzionalità. Il diritto di essere sentiti è garantito dagli articoli 29 Cost. e 6 CEDU e comprende il diritto all’assunzione di prove per dimostrare fatti pertinenti. Il diritto non è tuttavia violato se un’autorità rinuncia all’assunzione di prove supplementari perché fonda il suo convincimento su prove già raccolte (apprezzamento anticipato delle prove) e può ritenere senza arbitrio che ulteriori prove non modificherebbero tale convincimento272.
Per tutte queste ragioni, gli articoli 103–105 riprendono gli articoli 139–141 CPP adeguandoli alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
In tale contesto occorre stabilire se sia possibile utilizzare, nel procedimento penale amministrativo, le prove ottenute nel procedimento amministrativo. A tal riguardo vi è un conflitto tra l’obbligo di collaborare nel procedimento amministrativo e il diritto di non autoaccusarsi nel procedimento penale (nemo tenetur se ipsum accusare) che vale anche nel procedimento penale amministrativo (v. art. 80, cpv. 1 AP-DPA). Da un’analisi approfondita risulta che non è possibile elaborare una regola generale che sia vantaggiosa in tale contesto e permetta di risolvere in maniera soddisfacente il suddetto conflitto in tutti i casi immaginabili. Di conseguenza è opportuno rinunciare a elaborare una tale regola e lasciare che questo ambito continui a essere disciplinato dalla giurisprudenza.
Quanto alla posizione dell’imputato e al principio nemo tenetur se ipsum accusare, si veda il commento all’articolo 80 capoverso 1 AP-DPA.
Art. 103 Principi
Il capoverso 1 riprende l’articolo 139 capoverso 1 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo e quindi menzionando le autorità di perseguimento penale amministrativo (art. 33 AP-DPA). L’articolo 139 CPP è direttamente applicabile ai giudici o tribunali (art. 34 AP-DPA) nell’ambito del diritto penale amministrativo. Il capoverso 2 riprende sotto il profilo materiale l’articolo 139 capoverso 2 CPP. Per il rimanente, si veda il commento all’articolo 95 AP-DPA.
Il capoverso 3 riprende sostanzialmente il vigente articolo 37 capoverso 3 DPA.
271 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 56 seg.
272 BSK BV- WALDMANN, art. 29 N 50; DTF 141 I 60, consid. 3.3