Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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cedimento secondo l’articolo 78 CPP è sostituita dall’unità amministrativa. Occorre precisare che il compito in questione è assunto dal responsabile dell’inchiesta o dal capo del perseguimento penale in funzione delle rispettive competenze nella fase concreta del procedimento in corso. In materia, il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 43 cpv. 1 secondo periodo AP-DPA), la Corte dei reclami penali del TPF (art. 46 cpv. 1 secondo periodo, AP-DPA) e gli altri tribunali (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA) applicano il CPP.
Art. 109 Verbali in caso di registrazione dell’interrogatorio
L’articolo 109 riprende l’articolo 78a CPP, introdotto dalla revisione del CPP276.
Art. 110 Rettifica
L’articolo 110 riprende l’articolo 79 CPP adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo. La direzione del procedimento secondo l’articolo 79 CPP è sostituita dal collaboratore dell’unità amministrativa incaricato dell’atto procedurale o dell’audizione, oppure dall’unità amministrativa. Occorre precisare che il compito in questione è assunto dal responsabile dell’inchiesta o dal capo del perseguimento penale in funzione delle rispettive competenze nella fase concreta del procedimento in corso. In materia, il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 43 cpv. 1 secondo periodo AP-DPA), la Corte dei reclami penali del TPF (art. 46 cpv. 1 secondo periodo, AP-DPA) e gli altri tribunali (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA) applicano il CPP.
Art. 111 Interrogatori; informazioni. Disposizioni generali. Autorità penali amministrative
competenti
L’articolo 111 riprende l’articolo 142 CPP adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo.
Secondo il capoverso 1 spetta all’unità amministrativa, al responsabile dell’inchiesta o al capo del perseguimento penale effettuare gli interrogatori. Occorre precisare che il compito in questione è assunto dall’uno o dall’altro in funzione delle rispettive competenze nella fase concreta del procedimento in corso. L’interrogatorio è quindi effettuato dalla persona competente per la fase del procedimento durante la quale ha luogo l’interrogatorio (p. es. art. 48 cpv. 1 lett. a AP-DPA, per il capo del perseguimento penale). In materia, il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 43 cpv. 1 secondo periodo AP-DPA), la Corte dei reclami penali del TPF (art. 46 cpv. 1 secondo periodo, AP-DPA) e gli altri tribunali (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA) applicano il CPP.
La competenza della polizia di svolgere interrogatori, prevista dal capoverso 2 primo periodo, va messa in relazione con i suoi compiti risultanti dagli articoli 39 e 57 AP-DPA. Il secondo periodo riprende il contenuto dell’articolo 70 LOAP – da leggere in relazione all’articolo 142 cpv. 2 secondo periodo CPP – adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
276 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5558 seg.