Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 112 Svolgimento dell’interrogatorio
L’articolo 112 riprende l’articolo 143 CPP adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo. Il capoverso 6 tiene conto dell’articolo 61 CPP nel contesto in questione.
Art. 113 Interrogatorio per videoconferenza
L’articolo 113 riprende l’articolo 144 CPP – inclusa la modifica del testo francese del capoverso 2 nell’ambito della revisione del CPP277– adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo. Il giudice non è menzionato, perché se l’affare è di sua competenza, salvo disposizione contraria dell’AP-DPA, si applica il CPP, in particolare l’articolo 144 CPP, al quale l’articolo 113 si ispira.
Art. 114 Rapporti scritti
L’articolo 114 riprende l’articolo 145 CPP adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo.
Art. 115 Interrogatorio di più persone e confronti
L’articolo 115 adegua l’articolo 146 CPP alle specificità del diritto penale amministrativo. Pertanto il capoverso 2 non riprende l’articolo 146 capoverso 2 secondo periodo, poiché il diritto penale amministrativo non prevede la nozione di vittima.
Art. 116 – 120 Misure protettive
Queste disposizioni sono completamente nuove. La DPA vigente non prevede infatti alcuna misura protettiva. Orbene, le regole dell’AP-DPA sui mezzi di prova, in particolare sugli interrogatori, sono in via di principio allineate al CPP, al quale derogano soltanto se giustificato dalle particolarità della procedura penale amministrativa. Quindi occorre anche riprendere le misure protettive previste agli articoli 149 e seguenti CPP e menzionate all’articolo 131 capoverso 3 AP-DPA, che riprende l’articolo 169 capoverso 3 CPP e disciplina il diritto di rifiutare la testimonianza per propria protezione o per la protezione di una persona vicina. Tenuto conto delle particolarità della procedura penale amministrativa, devono tuttavia essere ripresi soltanto gli articoli 149, 150, 151, 155 e 156 CPP. Gli articoli 152–154 CPP riguardano le vittime e non sono rilevanti per la procedura penale amministrativa, che non conosce la figura della vittima.
Art. 116 In generale
La presente disposizione riprende l’articolo 149 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Invece della direzione del procedimento, essa menziona l’unità amministrativa, fermo restando che gli interrogatori sono effettuati dal responsabile dell’inchiesta o dal capo del perseguimento penale (art. 36 cpv. 2 e 48 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 4 AP-DPA), fatta salva un’eventuale deroga di tale compito alla polizia (art. 39 e 57 cpv. 4 AP-DPA). Nella misura in cui, per i succitati motivi, l’articolo 154 CPP non è inte-
277 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5558