Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
• Art. 255 cpv. 2 CPP: prelievo non invasivo di campioni sull’imputato e allestimento di un
profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato.
• Art. 260 cpv. 2 CPP: rilevamenti segnaletici disposti dalla polizia.
Il medesimo Cantone736 osserva pure che l’introduzione di una procedura investigativa della polizia nella procedura penale amministrativa, come innanzi richiesto, avrà per conseguenza di accordare alla polizia, nel quadro previsto dalla legge, la competenza di ordinare anche de- terminate misure di sorveglianza segrete. Nel campo d’applicazione della LGD, la polizia sarà quindi abilitata a effettuare un’osservazione (art. 282 CPP) o indagini in incognito (art. 298b CPP).
Questo Cantone737 chiede infine di esaminare la possibilità di attribuire le suddette compe- tenze alla PGF, in maniera esclusiva o preponderante. Vi è infatti da temere che le nuove competenze in materia d’investigazione di polizia provochino un aumento di lavoro che pesa sulle ristrette risorse della polizia cantonale.
Un altro Cantone738 chiede la ripresa nella DPA dell’articolo 251a CPP o l’introduzione di un rinvio ad esso, in modo da attribuire alla polizia la competenza di ordinare ed effettuare in modo autonomo certi esami al fine di determinare il tasso di alcolemia o l’abuso di sostanze.
Competenze del Ministero pubblico della Confederazione
A prescindere dalla soluzione che sarà adottata in relazione con l’articolo 56h LCMP, il
MPC739 fa valere che sarebbe opportuno modificare analogamente l’articolo 51 LFINMA.
Nella sua versione attuale, l’AP-DPA modifica il primo ma non il secondo.
Misure di sorveglianza segrete
Per quanto concerne l’inchiesta mascherata di cui agli articoli 238 e seguenti AP-DPA, un Cantone740 e un tribunale741 ritengono che sarebbe opportuno prevedere la possibilità per l’unità amministrativa di chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi l’autorizzazione di creare un’identità fittizia (o leggenda) per gli agenti destinati a operare in veste di agenti infil- trati e ciò senza un nesso con una determinata procedura penale amministrativa. L’arti- colo 242 capoverso 4 AP-DPA prevede implicitamente che la creazione di una leggenda può essere autorizzata soltanto in relazione a una procedura già in corso. Orbene, per essere cre- dibile una leggenda deve poter esistere già da un certo tempo, ad esempio comprovata da contratti d’affitto, di telefonia ecc. La dottrina sostiene che è indispensabile e ammissibile au- torizzare la creazione di una leggenda. La revisione totale della DPA costituisce un’occasione per colmare la lacuna nella DPA e al contempo modificare il CPP in merito a questo punto. Il suddetto tribunale742 precisa che l’assenza di una pertinente disposizione nel CPP pone pro- blemi pratici alle polizie, ai pubblici ministeri e ai giudici dei provvedimenti coercitivi.
736 BE, pag. 4 seg.
737 BE, pag. 5 seg.
738 ZH, pag. 4
739 MPC, pag. 2
740 FR, pag. 2
741 TMC/TAPEM VS, pag. 5
742 TMC/TAPEM VS, pag. 5