Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

comprensibile che il fardello di una procedura penale, ossia una condanna, debba essere portato da loro e non dall’impresa. Il mantenimento dell’importo di 100 000 franchi permette- rebbe di garantire la possibilità di condurre la procedura penale nei confronti dell’impresa an- che quando non si tratta soltanto di una bagatella. Tenuto conto del carattere autoimpositivo dell’IVA e delle questioni formali che possono ancora condurre a recuperi d’imposta elevati, in particolare per l’IVA all’importazione, è importante permettere all’amministrazione di pronun- ciare multe per un importo massimo di 100 000 franchi nei confronti di un’impresa.

5.7.2 Art. 101 cpv. 1

Un particepante715 raccomanda di rincunicare a sopprimere la menzione dell’articolo 7 AP-DPA in questa disposizione come conseguenza del rifiuto dell’abrogazione dell’articolo 100 LIVA.

5.7.3 Art. 103 cpv. 1

In considerazione del fatto che le modifiche apportate a questa disposizione mirano ad ade- guare i rimandi all’AP-DPA, un partecipante716 chiede di menzionare l'articolo 281 capo- verso 5 AP-DPA invece dell’articolo 281 capoverso 4 AP-DPA, in quanto è questa disposi- zione a corrispondere all’articolo 77 capoverso 4 DPA.

5.7.4 Art. 103 cpv. 4

Un partecipante717 dichiara in sostanza di approvare l’abrogazione di questa disposizione nella misura in cui il principio dell’opportunità è rinforzato e la pronuncia di un decreto di non entrata in materia / di abbandono è garantita. Sarebbe favorevole a che l’applicazione del principio dell’opportunità si fondi su una base più chiara o che sia estesa. Spiega che la pro- nuncia di un decreto di non entrata in materia o di abbandono è molto importante per creare la certezza giuridica nel settore del diritto materiale dell’IVA e che in futuro dovrà essere chia- ramente disciplinata dalla legge, a prescindere dalla disposizione legale che sarà adottata.

5.8 Legge sulla navigazione interna718

5.8.1 Art. 54 cpv. 2 e 55 cpv. 2, primo periodo

Un Cantone719 propone di abrogare queste disposizioni in quanto rinviano all’articolo 49 LNI, abrogato il 1° gennaio 2020.

5.9 Legge sugli agenti terapeutici (LATer)720

5.9.1 Art. 87: Altri reati

Un Cantone721 ritiene che l’articolo 87 capoverso 6 LATer debba essere mantenuto. Secondo il rapporto esplicativo, questa disposizione va abrogata perché perde ogni portata in seguito all’adozione dell’articolo 29 AP-DPA, applicabile in maniera generale e quindi anche nella procedura penale cantonale. Il Cantone ritiene tuttavia che ciò non sia il caso.

715 Organo consultivo IVA, n. 20, 21

716 Organo consultivo IVA, n. 22, 23, 25

717 Organo consultivo IVA, n. 28, 29, 30

718 RS 747.201

719 ZH, pag. 5

720 RS 812.21

721 ZH, pag. 5