Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Per contro un’organizzazione53 non reputa convincente il fatto di «gonfiare» la DPA integran- dovi le disposizioni del CPP invece di inserirvi un rinvio ad esse, in particolare perché ciò con- traddice l’obbiettivo di disporre di un’unica legge di procedura penale unificata in Svizzera. Con il progetto ne esisterebbero due a livello federale, entrambe voluminose.

Competenze delle autorità penali amministrative

Un partito54 fa valere che la concessione di nuove risorse all’Ufficio federale di polizia (fedpol) non deve costituire una possibilità di gonfiare inutilmente l’apparato statale.

Un partecipante55 ritiene che l’attribuzione a unità amministrative di competenze che spettano al pubblico ministero solleva la questione se la Svizzera si stia trasformando in uno Stato di polizia.

Un’organizzazione56 denuncia in particolare l’assenza di una separazione tra la procedura amministrativa e la procedura penale amministrativa. Con il pretesto che per eseguire corret- tamente la procedura penale sono necessarie conoscenze approfondite del diritto ammini- strativo che mancano alle autorità penali, il legislatore originario ha affidato il perseguimento delle infrazioni di diritto penale amministrativo all’autorità amministrativa. L’AP-DPA mantiene questa attribuzione delle competenze. È dunque la medesima autorità a svolgere, d’un lato, la procedura amministrativa e, dall’altro lato, la procedura penale, sovente in parallelo. L’istru- zione penale è quindi affidata a un’autorità che non è indipendente, contrariamente a quanto esige il diritto penale, del quale fa pienamente parte il diritto penale amministrativo. Nel diritto fiscale, ad esempio, ciò permette all’autorità di combinare i provvedimenti coercitivi del diritto penale amministrativo con il provvedimento coercitivo fattuale costituito dalla tassazione d’uf- ficio. Nelle procedure penali amministrative svolte dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in materia di vigilanza dei mercati finanziari, l’utilizzo del fascicolo della procedura di enforcement dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivale a svuo- tare della sua sostanza il principio «nemo tenetur se ipsum accusare». Tale fascicolo con- tiene infatti dei documenti depositati nel quadro dell’obbligo di collaborare alla procedura am- ministrativa. In definitiva, tutto ciò erode alquanto i diritti degli imputati.

Il MPC57 approva l’abbandono di tutte le sue competenze nella procedura penale amministra- tiva in quanto corrisponde a una sua richiesta espressa da diversi anni.

Adeguamento del diritto cantonale

Un Cantone58 richiama l’attenzione sulla necessità di adeguare la sua legislazione alla nuova legge federale. Occorrerà dunque coinvolgere tempestivamente i Cantoni al momento di de- terminare l’entrata in vigore della legge.

53 EXPERTsuisse, pag. 6 seg.

54 PLR, pag. 1

55 Politbeobachter, pag. 1

56 FSA, pag. 2 seg.

57 MPC, pag. 1

58 VS, pag. 2