Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
ad es. l’art. 61 della legge federale del 13 ottobre 196578 sull’imposta preventiva [LIP] e l’art. 45 della legge federale del 27 giugno 197379 sulle tasse di bollo [LTB]), il rischio di una responsabilità in solido per la somma da pagare (art. 12 cpv. 3 DPA) e l’iscrizione nel casella- rio giudiziale delle multe che superano 5000 franchi aumentano ulteriormente la pressione esercitata su questi collaboratori. La responsabilità primaria della persona giuridica esiste in determinati settori del diritto fiscale, ad esempio nell’articolo 181 capoverso 1 della legge fe- derale del 14 dicembre 199080 sull’imposta federale diretta (LIFD). L’azienda è poi libera di rivalersi sulla persona fisica responsabile nel quadro di un procedimento civile. Per tutte que- ste ragioni, in futuro l’articolo 6 DPA dovrebbe istituire la responsabilità primaria della persona giuridica nel settore del diritto fiscale. In casi eccezionali e giustificati, leggi speciali potreb- bero continuare a permettere di punire la persona fisica responsabile in analogia con l’arti- colo 181 capoverso 3 LFID.
Un partecipante chiede di emanare una disposizione per i casi di omissione che non sono contemplati dalla formulazione attiva del capoverso81 e propone l’imputazione degli obblighi speciali alle persone responsabili secondo le regole interne dell’azienda in questione, come già praticata nel quadro dell’applicazione della violazione dell’obbligo di comunicare di cui all’articolo 37 della legge del 10 ottobre 199782 sul riciclaggio di denaro (LRD).
Capoverso 2
Tre partecipanti83 approvano la precisazione secondo cui il padrone d’azienda è responsabile soltanto se ha violato un obbligo giuridico «specifico» di agire, chiarendo in modo utile che la disposizione codifica una forma particolare d’omissione impropriamente detta, piuttosto che un reato di omissione propriamente detta. Un partecipante84 precisa che in effetti il fatto di oc- cupare la posizione di «padrone d’azienda» ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 AP-DPA non comporta automaticamente quella di garante dalla quale deriva l’obbligo giuridico di impedire un reato o di attenuarne gli effetti. Occorre inoltre stabilire in ogni singolo caso la violazione di un obbligo giuridico specifico di agire.
Un partecipante85, per contro, non ravvisa in che modo l’aggiunta dell’aggettivo «specifico» illustri da sola l’idea sviluppata dalla giurisprudenza secondo cui la violazione di un obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 6 capoverso DPA presupponga una posizione di garante, gene- ralmente assunta dal padrone d’azienda, al quale spetta garantire la corretta applicazione delle norme di diritto amministrativo. Sarebbe più chiaro menzionare espressamente la no- zione di «garante» in questa disposizione o precisare che la persona interessata è quella cui incombe l’obbligo di impedire il comportamento in causa esercitando una sorveglianza, dando istruzioni e se del caso intervenendo. Al riguardo non si capisce come un simile obbligo po- trebbe incombere al mandante o alla persona rappresentata. Sembra risultare dalla volontà iniziale del legislatore vincolare la punibilità del padrone d’impresa alla conoscenza effettiva del reato, ma in seguito a una riformulazione proposta dall’Assemblea federale questa condi- zione non emerge più dal tenore dell’articolo 6 capoverso 2 DPA. Poiché, a giusto titolo, l’AP-
78 RS 642.21
79 RS 641.10
80 RS 642.11
81 B&K, pag. 6
82 RS 955.0
83 B&K, pag. 6; ODAGE, pag. 2; UNIL, pag. 3
84 UNIL, pag. 3
85 UNIGE, pag. 3