Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Un partecipante38 sostiene che determinate disposizioni del CPP lasciano chiaramente a de- siderare in quanto a precisione del testo normativo (ad es. gli articoli 248 e 248a CPP sui si- gilli). L’ampia ripresa delle disposizioni del CPP nel senso di un allineamento il più esteso possibile non semplificherà dunque l’interpretazione dell’AP-DPA. Al riguardo un altro parteci- pante39 sottolinea che la ripresa pari pari di molte disposizioni del CPP costituisce un’opportu- nità mancata di precisare talune disposizioni poco chiare del CPP e di effettuare adeguamenti utili alla materia penale amministrativa.

Inoltre, tre partecipanti40 rilevano che la moltiplicazione delle disposizioni procedurali e degli strumenti procedurali a disposizione delle unità amministrative, in particolare i provvedimenti coercitivi, appesantirà necessariamente la procedura penale amministrativa, il che non si con- cilierà sempre con gli obblighi di rapidità ed efficacità e il bisogno di flessibilità che caratteriz- zano questo settore. Un Cantone41 teme addirittura che determinate gravosità del CPP, che non agevolano il perseguimento penale dei crimini e dei delitti, risultino inadeguate per

quanto riguarda le violazioni delle leggi amministrative federali.

Per quanto concerne la tecnica legislativa, un Cantone42 osserva che il progetto integra nu- merose disposizioni del CPP rinviando a tratti integralmente ad esso (ad es. nell’art. 281 cpv. 3 AP-DPA per quanto concerne la procedura dinanzi al giudice di primo grado), il che rende più difficile l’applicazione della legge. Occorre dunque rivedere la sistematica del pro- getto prevedendo un rinvio alle disposizioni del CPP o un’integrazione di queste ultime

nell’AP-DPA.

Un’organizzazione43 denuncia una mancanza di coerenza materiale del progetto. La maggior parte dell’AP-DPA consiste in disposizioni procedurali (292 articoli su un totale di 308), di cui oltre un terzo consacrate ai provvedimenti coercitivi, mentre i diritti dell’imputato sono con- temporaneamente ridotti in numerosi casi. A ciò si aggiunge che il diritto procedurale è retto talora dal diritto della procedura penale amministrativa e talora da quello della procedura pe- nale: l’inchiesta, per iniziare, è retta dal diritto della procedura penale amministrativa, la pro- cedura dei provvedimenti coercitivi è retta dal diritto della procedura penale, il seguito è retto dal diritto della procedura penale amministrativa, poi il procedimento giudiziario è retto nuova- mente dal diritto della procedura penale. Una siffatta legislazione non è accettabile. Ci si chiede quali ripercussioni pratiche avrà sul tempo necessario per la formazione, in quanto gli impiegati delle unità amministrative dovranno costantemente tenersi aggiornati sia nel diritto della procedura penale amministrativa sia in quello della procedura penale. In questo conte- sto ci si può chiedere perché siano state riprese numerose norme di procedura penale (a volte letteralmente) ma non l’insieme del CPP, il quale è (almeno in una certa misura) ben equilibrato.

38 UNIL, pag. 3

39 B&K, pag. 5

40 B&K, pag. 5; ODAGE, pag. 1; UNIL, pag. 2

41 GE, pag. 2

42 ZG, pag. 1 seg.

43 FSA, pag. 11