Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Terminologia

Un Cantone59 chiede che si precisi la nozione di «polizia» in quanto è utilizzata in modo non uniforme nell’AP-DPA, designando sia la polizia cantonale o comunale sia la polizia giudizia- ria federale (PGF).

Coordinamento del progetto con la revisione della legge sulle dogane

Due partecipanti60 sottolineano la necessità di coordinare il presente progetto con il disegno di legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicu- rezza dei confini (D-LE-UDSC)61.

Il Tribunale amministrativo federale (TAF)62 precisa che l’articolo 199 D-LE-UDSC introduce una procedura d’inchiesta che permette all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) di ordinare provvedimenti di sorveglianza con l’approvazione del TAF. Inoltre, le decisioni emanate dall’UDSC nel quadro di questa procedura possono essere impugnate dinanzi al TAF (art. 88 cpv. 1 lett. b D-LE-UDSC). L’AP-DPA, tuttavia, non prevede una fase d’istruzione simile nella procedura penale amministrativa. Tutt’al più, l’unità amministrativa può ordinare in modo mirato determinati atti istruttori quali un’osservazione e, in linea di prin- cipio, unicamente in presenza di un delitto o di un crimine. L’articolo 199 D-LE-UDSC va dun- que alquanto oltre. Non è quindi escluso che il TAF, in quanto autorità d’approvazione dei provvedimenti coercitivi secondo gli articoli 199 capoverso 3 e 204 D-LE-UDSC, debba esa- minare l’ammissibilità di un provvedimento. Il TAF ritiene allora opportuno esaminare in ma- niera approfondita la coerenza della procedura d’inchiesta del D-LE-UDSC con l’AP-DPA.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Art. 2: Applicazione del Codice penale svizzero

Tre Cantoni63 dichiarano di approvare il mantenimento del principio secondo cui le disposi- zioni generali del Codice penale svizzero (CP)64 si applicano ai fatti cui la legislazione ammi- nistrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative.

Uno di loro65 aggiunge che varrebbe la pena esaminare l’opportunità di prevedere una deroga supplementare all’applicazione del CP al fine di semplificare le regole per la misurazione della pena.

59 BE, pag. 1

60 EXPERTsuisse, pag. 3 seg.; TAF, pag. 3

61 Legge federale del 20 giugno 2025sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Legge sui compiti dell’UDSC, LUDSC)

62 TAF, pag. 3

63 SH, pag. 3; VD, pag. 2; ZH, pag. 1

64 RS 311.0

65 SH, pag. 3