Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
4.2 Art. 4: Minori
Un Cantone66 ritiene che la giustificazione della maggiore età penale nel diritto penale ammi- nistrativo (15 anni), differente da quella prevista dal diritto penale ordinario (10 anni), non sia convincente e che sia opportuno uniformarla fissando a 10 anni anche la maggiore età pe- nale in materia di diritto penale amministrativo.
4.3 Art. 5: Partecipazione
Il medesimo Cantone67 è dell’avviso che, in materia di complicità e istigazione a commettere contravvenzioni, il mantenimento delle disposizioni divergenti rispetto a quelle del diritto pe- nale ordinario non sia plausibile e che gli argomenti esposti nel rapporto esplicativo a sua mo- tivazione non siano pertinenti. Ritiene che sarebbe piuttosto necessario innalzare le contrav- venzioni al rango dei delitti laddove la partecipazione dovrebbe essere punibile.
Un altro partecipante68 reputa che in uno Stato di diritto le ragioni pratiche addotte nel rap- porto esplicativo per motivare il mantenimento della punibilità della partecipazione a contrav- venzioni di diritto penale amministrativo non possono costituire, in quanto tali, un argomento a favore dell’estensione della punibilità. In relazione con l’argomento contenuto nel rapporto, secondo cui nel diritto penale amministrativo esistono contravvenzioni che, vista la loro gra- vità, non potrebbero essere qualificate come contravvenzioni nel diritto penale ordinario, il partecipante fa notare che il rapporto non specifica di quali contravvenzioni si tratta e che è chiaro che spetta al legislatore qualificare le norme come contravvenzioni o come delitti/cri- mini e che una volta pressa la decisione, si è legati ad essa e alle sue implicazioni. Facendo ancora riferimento alla motivazione contenuta nel rapporto esplicativo, ossia l’elevato numero di reati propriamente detti, il partecipante osserva ancora che la decisione di creare dei reati propriamente detti implica piuttosto che la cerchia di autori deve essere limitata e dichiara che la clausola d’eccezione prevista per le inosservanze di prescrizioni d’ordine illustra la discre- panza con il diritto penale ordinario, che a sua volta non prevede la punibilità per la partecipa- zione a contravvenzioni che superano il limite delle inosservanze di prescrizioni d’ordine.
Il medesimo partecipante69 aggiunge che queste spiegazioni evidenziano un problema impor- tante, mantenuto nella riforma proposta, dell’attuale diritto penale amministrativo materiale, ossia che esso è focalizzato sul peggior caso possibile in termini di giudizio di valore. Nella grande maggioranza dei casi ciò conduce a una severità fortemente eccessiva, in quanto la DPA continua a servire, in termini numerici, a sanzionare la delinquenza di massa. Il parteci- pante ritiene che sarebbe più opportuno prevedere disposizioni materiali nella legislazione speciale, il che generebbe soluzioni appropriate, poiché adeguate alle questioni che si po- sano nei diversi settori giuridici.
4.4 Art. 6: Reati commessi nell’azienda da mandatari e simili
Rapporto con l’articolo 29 CP
Due partecipanti70 hanno sollevato la questione del rapporto tra l’articolo 6 AP-DPA, che ri- prende il vigente articolo 6 DPA, e l’articolo 29 CP. Quest’ultimo, in effetti, non esisteva an- cora al momento dell’adozione della DPA. L’articolo 6 AP-DPA, e in caso affermativo quale
66 AG, pag. 2
67 AG, pag. 2
68 FSA, pag. 7 seg.
69 FSA, pag. 8
70 B&K, pag. 5 seg.; UNIGE, pag. 3 seg.