Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

dei suoi capoversi, costituisce una legge speciale in rapporto all’articolo 29 CP? Un parteci- pante71 rammenta che alcuni autori auspicano che sia applicata la norma più recente (art. 29 CP) e altri quella speciale (art. 6 DPA), fermo restando che il dibattito ruota soprattutto at- torno al capoverso 3 dell’articolo 6 DPA, ma che concerne ugualmente il capoverso 1. Il se- condo partecipante72 sottolinea tuttavia che l’articolo 6 capoverso 1 DPA e l’articolo 29 CP non hanno il medesimo campo d’applicazione, in quanto il primo si applica in maniera gene- rale ai reati commessi nella gestione di un’azienda mentre il secondo disciplina specifica- mente la sorte dei reati propri esclusivi allorquando l’obbligo particolare che istituisce la puni- bilità incombe all’azienda. Il rapporto esplicativo dovrebbe quindi spiegare come si giustifica che, laddove si tratta di reati propri esclusivi, il diritto penale amministrativo comprenda una cerchia più larga di autori possibili che il diritto penale ordinario (ossia tutte le persone fisiche e non solo quelle menzionate all’art. 29 CP). Il partecipante73 rammenta che l’articolo 6 capo- verso 2 AP-DPA non può costituire una legge speciale rispetto all’articolo 29 CP in quanto verte sulla punibilità del padrone dell’azienda o del superiore gerarchico per i reati commessi dai suoi subordinati. Orbene, questa situazione costituisce un caso d’applicazione dell’arti- colo 11 CP e non dell’articolo 29 CP.

I due partecipanti74 s’interrogano infine sull’opportunità di mantenere l’articolo 6 capoverso 3 AP-DPA in quanto legge speciale contemplante una cerchia di persone differenti dall’arti- colo 29 CP. La dottrina considera in effetti l’articolo 6 capoverso 3 DPA una norma speciale che disciplina la questione dell’attribuzione, in seno all’azienda, degli obblighi speciali che le incombono per legge75. Si tratta di una costellazione di reati propri esclusivi, poiché l’obbligo di agire fondante la posizione di garante del padrone dell’azienda costituisce un obbligo parti- colare che istituisce la punibilità ai sensi dell’articolo 29 CP76. Ci si può tuttavia chiedere se una tale noma speciale e una discrepanza con l’articolo 29 CP siano opportune.

Capoverso 1

Un partecipante77 ravvisa un problema di diritto fiscale nel capoverso 1. Propone pertanto di prevedere che nel diritto fiscale, in caso di commissione di un reato nella gestione degli affari di un’azienda, le disposizioni penali si applichino innanzitutto alla persona giuridica interes- sata e che il perseguimento delle persone fisiche responsabili sia riservato a casi eccezionali. Ritiene infatti che in diritto fiscale la punibilità primaria della persona fisica che ha commesso il reato avente ripercussioni su una persona giuridica sia ai giorni nostri particolarmente ingiu- sta in uno Stato di diritto. Ciò è ad esempio il caso di una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio delle attività dell’azienda, da cui la persona fisica responsabile non trae alcun vantaggio diretto. Il partecipante ritiene che prevedere la responsabilità primaria della per- sona giuridica andrebbe a beneficio della piazza economica svizzera. L’obiettivo non sarebbe addossare con leggerezza la responsabilità alle persone giuridiche quanto piuttosto proteg- gere le persone fisiche dalle procedure di sottrazione fiscale. La possibilità che sia avviato un procedimento penale nei confronti dei collaboratori di un’impresa causa in effetti tra questi ul- timi una grande incomprensione. La minaccia di pene che possono essere molto elevate (cfr.

71 B&K, pag. 5

72 UNIGE, pag. 3 seg.

73 UNIGE, pag. 3 seg.

74 B&K, pag. 6; UNIGE, pag. 3 seg.

75 B&K, pag. 6

76 UNIGE, pag. 3

77 EXPERTsuisse, pag. 15 seg.