Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Principio della colpa

Sei partecipanti110 si sono espressi sulla natura della disposizione e sul principio della colpa. A parte un’organizzazione111, tutti si oppongono al mantenimento della possibilità di condan- nare l’azienda senza sua colpa e chiedono l’introduzione di una disposizione compatibile con il principio della colpa.

Uno di essi112 rileva che il vigente articolo 7 DPA mischia in maniera inaccettabile dal punto di vista dello Stato di diritto la necessità, da un lato, di economizzare le procedure in materia di reati minori commessi da autori individuali e, dall’altro, di rendere le aziende responsabili per reati commessi da autori individuali che possono essere ad esse associati. Questa norma, strutturalmente contradditoria e incoerente, data da un’epoca in cui il principio «societas de- linquere non potest» era sostenuto dalla maggioranza. Ne consegue che l’azienda, che non può rendersi ad essa stessa penalmente colpevole e quindi non può essere punita, è unica- mente condannata a pagare la multa individuale che sarebbe stata inflitta all’autore non iden- tificato del reato se fosse stato identificato e se tale identificazione avrebbe richiesto misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena inflitta. Una multa può essere inflitta soltanto se l’autore ha agito in maniera illecita e colposa e il suo comportamento riunisce gli elementi co- stitutivi oggettivi e soggettivi di un reato. Dato che nel caso di una persona fisica ignota è diffi- cilmente dimostrabile che gli elementi costitutivi soggettivi (in particolare l’intenzione e la colpa) sono riuniti, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette il ricorso a un approccio oggettivizzato per fissare la pena. Indipendentemente dalla questione se ciò appaia ammissi- bile dal punto di vista dello Stato di diritto, occorre chiedersi come la punibilità (in quanto con- dizione preliminare a qualsiasi determinazione della pena) possa essere determinata con suf- ficiente certezza in un simile caso nonché se non sia necessario stabilire se l’atto è stato commesso intenzionalmente o per negligenza. A prescindere da questa lacuna dal punto di vista dello Stato di diritto, il vigente articolo 7 DPA non costituisce una base legale che con- sente di punire le aziende in quanto non esige né una carenza d’organizzazione imputabile all’azienda né che la multa sia fissata in relazione con un difetto organizzativo che non è pre- visto come condizione o con la capacità finanziaria dell’azienda. Si tratta infatti di una multa individuale che non può essere inflitta a nessuno. Una (pura) responsabilità sussidiaria delle aziende per il pagamento di multe individuali è tuttavia perlomeno discutibile dal punto di vista dello Stato di diritto e per di più superflua poiché, tenuto conto dell’articolo 102 CP, anacroni- stica.

Un altro partecipante113 osserva che numerosi elementi parlano a favore del carattere penale della responsabilità istituita dall’articolo 7 AP-DPA, ossia risultante dall’accusa penale ai sensi dell’articolo 6 CEDU. Questi elementi sono ulteriormente rafforzati dall’importo generico della multa che può essere inflitta a un’azienda conformemente all’AP-DPA, importo che supera chiaramente la soglia che in applicazione dei criteri sviluppati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo conduce a stabilire il carattere penale della sanzione. Ciò mette chiaramente in ri- salto la questione della sorte riservata dagli organismi convenzionali alle procedure di diritto penale amministrativo che non soddisfano le garanzie penali offerte dalla CEDU, in partico- lare nell’ottica del principio secondo cui non può esservi una pena in assenza di una colpa (nulla poena sine culpa).

110 B&K, pag. 7 seg.; FSA, pag. 8; ODAGE, pag. 2; UNI BE, pag. 8 segg.; UNIGE, pag. 3 seg.; UNIL, pag. 4 seg.

111 FSA, pag. 8

112 UNI BE, pag. 3 seg.

113 UNIL, pag. 4