Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Al riguardo, un altro partecipante114 sottolinea che nel rapporto esplicativo l’eccezione al prin- cipio della personalizzazione delle pene e a quello secondo cui non può esservi una pena in assenza di una colpa è giustificata dalla necessità di «liquidare con semplicità e soddisfa- zione di tutte le parti interessate le infrazioni poco gravi». L’idea, difesa da parte della dot- trina, di vincolare la punibilità dell’azienda all’esistenza di una colpa consistente in una ca- renza d’organizzazione ai sensi dell’articolo 102 CP è stata scartata. Non si comprende tuttavia perché una tale possibilità che agevola la pronuncia di una condanna dovrebbe es- sere prevista nella DPA allorquando non lo è neppure nel diritto penale ordinario. La struttura dell’articolo 7 DPA, che data da oltre cinquant’anni, appare obsoleta di fronte agli attuali mo- delli di responsabilità penale di un’entità collettiva. Il rapporto esplicativo non spiega la ra- gione per cui la responsabilità dell’azienda dovrebbe obbligatoriamente essere alternativa ri- spetto a quella della persona fisica e perché non sia giustificata una responsabilità parallela, in particolare nelle situazioni che lasciano emergere una cultura imprenditoriale guasta che potrebbe incitare alla commissione di reati, come previsto all’articolo 102 capoverso 2 CP.

Un partecipante115 ritiene inaccettabile svincolarsi dai principi fondamentali del diritto penale unicamente per considerazioni di economia procedurale. Il diritto penale svizzero prevede al- tri strumenti guidati dalle medesime preoccupazioni (riparazione, procedura del decreto d’ac- cusa, procedura semplificata, mediazione, ecc.), la cui applicazione però non avvenga a sca- pito dei principi elementari del diritto penale, che devono essere rispettati. La presente

revisione della DPA costituisce un’occasione unica per rendere l’articolo 7 compatibile con, in particolare, il requisito della colpa. Il rispetto di questi principi fondamentali del diritto penale s’impone ancor più in considerazione dell’importo della multa di 50 000 oramai previsto dall’articolo 7 AP-DPA, importo che non consente sicuramente più di parlare di un caso ba- gattellare, contrariamente a quanto sembra sostenere il rapporto esplicativo. La concezione originaria dell’articolo 7 DPA, destinato a contrastare questo tipo di delinquenza, è quindi chiaramente superata. Al fine di rendere l’articolo 7 DPA compatibile con il requisito della colpa si potrebbe che la difficoltà di identificare le persone fisiche responsabili secondo l’arti- colo 6 DPA sia dovuta a un’organizzazione carente dell’impresa ai sensi dell’articolo 102 ca- poverso 1 CP. Con questo approccio, tuttavia, la preoccupazione di economia procedurale conserverebbe tutta la sua pertinenza: l’unità amministrativa non dovrebbe condurre un’in- chiesta esaustiva, contrariamente a quanto previsto all’articolo 102 CP, ma dovrebbe consta- tare, dopo i primi atti d’inchiesta, che l’organizzazione carente dell’impresa non le consente di identificare immediatamente le persone fisiche cui può essere ascritto il reato. D’altronde, più un caso sembra bagattellare meno ci si mostrerà esigenti per quanto riguarda l’ammissione di una carenza d’organizzazione al fine di non eclissare le considerazioni di economia procedu- rale sottintese all’articolo 7 AP-DPA. Contrariamente a quanto indica il rapporto esplicativo, si può supporre che il «tasso d’accettazione» di un modello che introduce la nozione di carenza d’organizzazione sarebbe altrettanto elevato di quello del vigente articolo 7 DPA. Infatti,

nell’ipotesi che un’impresa disponga di un interesse proprio ad accettare che la multa venga inflitta ad essa piuttosto che ai suoi organi o collaboratori, essa non si opporrà alla constata- zione che la sua organizzazione, per ipotesi carente, ha complicato l’identificazione degli au- tori fisici.

Poiché una responsabilità senza colpa viola i principi fondamentali del diritto penale, un’altra organizzazione116 chiede a sua volta di subordinare la responsabilità penale dell’impresa

114 UNIGE, pag. 3 seg.

115 UNIL, pag. 4 seg.

116 ODAGE, pag. 2