Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

all’esistenza di una carenza d’organizzazione secondo l’articolo 102 capoverso 1 CP in quanto colpa propria dell’impresa.

Ai fini della compatibilità con il principio della colpa, un altro partecipante117 osserva che sono ipotizzabili, oltre a questa soluzione, due altre possibilità. In primo luogo si potrebbe intro- durre una punibilità di principio della persona giuridica fondandola su una colpa secondo un modello di responsabilità differenziato. L’idea sarebbe che la persona giuridica possa realiz- zare gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della norma penale mediante determinate cerchie di persone fisiche definite in maniera differenziata. In secondo luogo, al posto di una responsabilità sussidiaria dell’impresa si potrebbe prevedere una normativa concernente la riparazione, analoga all’articolo 53 CP, secondo cui se gli atti d’inchiesta necessari sono sproporzionati, l’autorità potrebbe proporre all’impresa di versare una riparazione di fino a 100 000 franchi per poter abbandonare la procedura. Occorrerebbe parimenti prevedere che le dichiarazioni rilasciate nella prospettiva di questa riparazione non sono utilizzabili in caso di insuccesso di questo modo di procedere e del proseguimento della procedura penale ammi- nistrativa.

Per un altro partecipante118, l’abrogazione dell’articolo 7 DPA e delle disposizioni che vi si fondano costituirebbe il primo passo necessario verso una soluzione sostenibile dal punto di vista dello Stato di diritto. Il campo d’applicazione dell’articolo 102 CP dovrebbe eventual- mente essere esteso alle contravvenzioni, idealmente abrogando il capoverso 1 e ripren- dendo il modello del capoverso 2 per tutti i crimini, i delitti e le contravvenzioni. Allo scopo di armonizzare ulteriormente le nozioni, la multa secondo l’articolo 102 CP dovrebbe essere ri- nominata «multa d’impresa» («Unternehmensbusse») e questa nozione dovrebbe essere ri- presa in tutte le disposizioni che vi si riferiscono (in particolare l’art. 53 CP). A sostegno di queste proposte, il partecipante argomenta che se l’obiettivo della normativa risiede nell’eco- nomia procedurale, sarebbe opportuno abrogare l’articolo 7 DPA e tutte le disposizioni che vi si fondano, scorrette dal punto di vista dello Stato di diritto, a beneficio di una soluzione pro- cedurale dissociata da una responsabilità dell’impresa e avente la forma di una possibilità di abbandonare la procedura in caso di realizzazione dei criteri legali. Se, inoltre, dal punto di vista della politica in materia di crimini fosse necessario rendere le imprese penalmente re- sponsabili delle contravvenzioni occorrerebbe prevedere una norma che consente di punire le imprese per una carenza di organizzazione, ad esempio adeguando l’articolo 7 DPA. Tutta- via, per poter diventare una norma penale sulle imprese incontestabile dal punto di vista dello Stato di diritto, l’articolo 7 DPA dovrebbe corrispondere sostanzialmente all’articolo 102 CP, il cui capoverso 1, scorretto dal punto di vista della politica in materia di crimini, dovrebbe es- sere abrogato a beneficio del modello secondo il capoverso 2. Tenuto conto dell’applicabilità dell’articolo 102 CP al diritto penale amministrativo in virtù degli articoli 333 capoverso 1 CP e 2 DPA, non sarebbe necessario prevedere una disposizione speciale nella DPA se l’arti- colo 102 capoverso 2 CP fosse reso applicabile a tutti i crimini, i delitti e le contravvenzioni, così come dovrebbe essere il caso idealmente.

A differenza dei partecipanti precedenti, un’organizzazione119 sostiene il principio dell’impresa senza colpa e si oppone alla sua sostituzione con una norma corrispondente all’articolo 102

117 B&K, pag. 7 seg.

118 UNI BE, pag. 8 segg.

119 FSA, pag. 8