Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

disposizione alle contravvenzioni. Il secondo partecipante139 sostiene di non poter accettare l’affermazione secondo cui l’applicazione dell’articolo 7 AP-DPA sarebbe in futuro esclusa per le pene pecuniarie, poiché prevista solo in caso di multa, se mira a esprimere l’idea che la di- sposizione sarebbe d’ora in avanti limitata alle contravvenzioni. Infatti, il campo d’applica- zione del vigente articolo 7 DPA non dipende dalla tipologia dell’atto in causa (contravven- zione, delitto o crimine) quanto essenzialmente dalla sua gravità, la quale è a sua volta connessa all’ammontare della multa concretamente inflitta nel caso in questione. A ciò si ag- giunge che il vigente articolo 7 DPA poteva già essere applicato ai delitti molto prima dell’en- trata in vigore dell’articolo 102 CP, in quanto questa possibilità era stata prospettata e accet- tata dal legislatore al momento dell’adozione della DPA. Inoltre, il Tribunale federale ha recentemente sottolineato che il vigente articolo 7 DPA costituisce una legge speciale rispetto alle norme del CP. Non appare dunque né opportuno né legittimo limitare l’applicazione dell’articolo 7 AP-DPA alle sole contravvenzioni e riservare l’articolo 102 capoverso 1 CP ai delitti e ai crimini, tanto più che quest’ultima disposizione sottostà a differenti condizioni di ap- plicazione. Sembra essere nell’interesse di tutte le parti in causa che l’articolo 7 AP-DPA possa in futuro continuare a essere applicata a delitti e crimini, mentre la gravità dell’atto in questione comporta per l’impresa una multa che non supera il tetto massimo stabilito, ossia, allo stato attuale della disposizione, 50 000 franchi. Al riguardo occorre ancora precisare che il fatto che l’impresa possa essere punita soltanto con una multa (a prescindere che sia in ap- plicazione del vigente articolo 7 DPA o dell’articolo 102 CP) non significa evidentemente che potrebbero esserle imputate soltanto i reati che comportano la multa come pena comminata. È proprio il contrario per quanto riguarda l’articolo 102 CP, che precisamente non si applica alle contravvenzioni. Pertanto, la pena particolare che può essere inflitta all’impresa (multa) non modifica il tipo di infrazione (crimine, delitto o contravvenzione) che può esserle imputata.

Imprese interessate dalla disposizione

Un partecipante140 rileva che l’elenco delle imprese di cui nella disposizione, ripreso dal diritto vigente, non è privo di incoerenze e meriterebbe di essere rielaborato. Ad esempio, le società in nome collettivo o in accomandita costituiscono comunità di persone senza personalità giu- ridica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 AP-DPA e pertanto non è necessario menzionarle anche al capoverso 1. Inoltre, la società semplice è una società di persone priva di persona- lità giuridica. Per quanto riguarda il capoverso 2, invariato rispetto al diritto vigente, menziona le «comunità di persone senza personalità giuridica» («collectivités sans personnalité juridi- que» in francese e «Personengesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeiten» in tedesco), il che fa ulteriormente emergere l’idea di una società di persone come la società semplice. Orbene, non è chiaro se quest’ultima rientri ugualmente nel campo d’applicazione del vigente arti- colo 7 DPA. Né la dottrina né la giurisprudenza si sono finora pronunciate sulla questione.

Sarebbe dunque opportuno chiarirla nel quadro della presente revisione.

Criteri di determinazione della multa

Un partecipante141 sottolinea che l’articolo 7 capoverso 3 AP-DPA riprende, adeguandolo,

l’articolo 102 capoverso 3 CP, che disciplina la determinazione della pena nel quadro della vera e propria condanna penale dell’impresa. Al riguardo il rapporto esplicativo afferma che la pena concreta inflitta all’impresa sarà determinata tenendo conto della gravità oggettiva del

139 UNIL, pag. 7 seg.

140 UNIL, pag. 10

141 UNI BE, pag. 7