Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
consentirebbe alla polizia giudiziaria federale di disporre delle risorse necessarie. Altrimenti vi è da temere che il sostegno delle unità amministrative incomba principalmente ai Cantoni. Un altro Cantone499 aggiunge che è soprattutto nel settore dei provvedimenti coercitivi che il so- stegno delle polizie cantonali richiederà risorse considerevoli. Al riguardo, un altro Cantone500 precisa che, per attuare i provvedimenti coercitivi, è opportuno chiedersi chi, ossia gli specia- listi di quale polizia in collaborazione con quali tecnici, siano i più idonei a garantire il soste- gno delle autorità di perseguimento penale amministrativo. Tenendo conto delle condizioni restrittive alle quali possono essere disposte le nuove misure di sorveglianza segreta, il nu- mero di casi in cui i Cantoni saranno sollecitati dalle unità amministrative sarà probabilmente limitato. Considerate le limitate risorse di personale, la polizia cantonale avrà comunque diffi- coltà ad assumere tali compiti supplementari, generalmente costosi. Secondo un Cantone501, i compiti di sostegno alle unità amministrative non dovrebbero assunti a scapito delle risorse disponibili per le procedure penali ordinarie, il che solleva la questione di una competenza fe- derale esclusiva.
Ricorso diretto alla polizia cantonale
Un Cantone502 approva il mantenimento del principio secondo cui le unità amministrative pos- sono ricorrere direttamente alla polizia cantonale. Un altro Cantone respinge per contro que- sta possibilità prevista503 all’articolo 57 capoverso 4 AP-DPA, in quanto ritiene ingiustificato prevedere un regime differente da quello della procedura penale ordinaria, in cui il pubblico ministero di un Cantone può domandare sostegno alla polizia di un altro Cantone soltanto per il tramite del pubblico ministero del Cantone in questione (art. 49 e segg. CPP).
4.35 Art. 58: Rapporti diretti tra autorità
Un Cantone504 osserva che il principio, secondo cui in caso di dubbio in merito all’autorità competente, la domanda può essere indirizzata all’istanza superiore del pubblico ministero del Cantone, ha senso soltanto nella misura in cui sono i pubblici ministeri a condurre le pro- cedure. Dato che questi ultimi non saranno più competenti nella procedura penale ammini- strativa, si pone soltanto la questione della competenza per territorio della polizia. In caso di dubbi si dovrebbe dunque indirizzare la domanda a un’autorità di polizia cantonale.
4.36 Art. 59: Spese
Un’organizzazione505 fa valere che se a causa di una mancanza di risorse della polizia giudi- ziaria federale la Confederazione dovesse ricorrere al sostegno delle polizie cantonali, queste ultime dovrebbero essere equamente indennizzate. La gratuità prevista al riguardo dall’arti- colo 59 capoverso 1 AP-DPA è inaccettabile in quanto conduce a un trasferimento di compiti a sfavore dei Cantoni.
499 SG, allegato, pag. 2 seg.
500 GR, pag. 8 seg.
501 SG, allegato, pag. 2 seg.
502 VD, pag. 2
503 AG, pag. 3
504 BL, pag. 2
505 CCPCS, pag. 4