Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
ricevono in tal modo reclami di maggiore qualità. Il TPF478 aggiunge che l’attuale termine di tre giorni ha senza dubbio l’effetto di indurre i reclamanti a sviluppare i loro argomenti nei suc- cessivi scambi scritti piuttosto che nel reclamo stesso. Orbene, mentre il prolungamento del termine legale di reclamo (quindi improrogabile; cfr. art. 61 cpv. 1 AP-DPA) da tre a dieci giorni non si ripercuote quasi sulla durata totale di una causa e per nulla sull’andamento delle cause della Corte dei reclami penali, mentre complessi scambi successivi di scritti subordinati a termini ordinatori (e quindi prorogabili; cfr. art. 64 AP-DPA) possono rallentare considerevol- mente il trattamento dei reclami da parte di questa Corte.
4.33 Art. 50-54: Ricusazione
Per quanto concerne la procedura di ricusazione, un Cantone479 raccomanda di riprendere gli articoli 56 e seguenti CPP.
4.34 Art. 57: Appoggio logistico e sicurezza
Osservazioni generali
Un Cantone480 si dichiara espressamente d’accordo con i capoversi 1, 2 e 3, prima parte,
della nuova disposizione.
Ripartizione delle competenze tra polizia cantonale e polizia federale
Un Cantone481 rileva che i compiti della polizia vanno parecchio oltre quelli previsti dal diritto vigente. Eppure, le risorse della polizia cantonale le permettono già ora solo a mala pena di assumere i compiti attribuitegli dal diritto penale ordinario. Un aumento dei compiti di diritto penale amministrativo metterebbe in pericolo la sicurezza del territorio cantonale. Si può inol- tre dubitare dell’efficacia della competenza della polizia cantonale in materie tanto specifiche quali quelle del diritto penale amministrativo. Anzi, è opportuno prevedere che l’unità ammini- strativa debba effettuare principalmente essa stessa le operazioni d’inchiesta. Se necessario, può ricorrere al sostegno della polizia giudiziaria federale in virtù dell’articolo 39 AP-DPA,
mentre nel quadro dell’assistenza giudiziaria non deve poter ricorrere nella medesima misura all’aiuto della polizia cantonale. Nello stesso senso, due Cantoni482 e un’organizzazione483 chiedono di chiarire le competenze della polizia giudiziaria federale (art. 39 AP-DPA) e della polizia cantonale (art. 57 cpv. 3 e 4 AP-DPA). I due Cantoni484 suggeriscono di adottare una nuova disposizione che disciplini le condizioni alle quali l’unità amministrativa può ricorrere rispettivamente alla polizia giudiziaria federale e alla polizia cantonale. L’organizzazione485 rileva che il capoverso 3 dà infatti l’impressione che il ricorso alla polizia cantonale abbia la priorità sul ricorso alla polizia giudiziaria federale. Orbene, la polizia giunge già oggi ai suoi limiti a causa delle prestazioni che deve fornire alle unità amministrative, per cui è indispen- sabile precisare all’articolo 39 AP-DPA che le unità amministrative devono ricorrere in primo luogo alla polizia giudiziaria federale, tanto più che l’estensione dei provvedimenti coercitivi
478 TPF, pag. 3
479 AG, pag. 3
480 SO, pag. 2
481 SO, pag. 2
482 BE, pag. 6; GR, pag. 5
483 CCPCS, pag. 2 segg.
484 BE, pag. 6; GR, pag. 5
485 CCPCS, pag. 2 segg.