Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
Due Cantoni506 argomentano nella medesima direzione. Uno di essi507 ritiene necessario, nel caso in cui si mantengano le competenze della polizia cantonale, o abrogare il capoverso 1 (gratuità dell’assistenza giudiziaria) o precisare che i costi effettivi della polizia cantonale,
comprendenti l’insieme delle prestazioni di appoggio di cui all’articolo 57 AP-DPA, sono as- sunti dall’unità amministrativa. Infatti, secondo il rapporto esplicativo e contrariamente al te- nore del capoverso 2508, le prestazioni secondo l’articolo 57 capoversi 3 e 4 AP-DPA non sa- rebbero indennizzate, il che concerne in particolare l’aiuto in materia di investigazioni digitali, estremamente costose. Orbene, quando un’unità amministrativa fornisce questo tipo di pre- stazioni a un’altra unità amministrativa essa può fatturare le spese conformemente all’arti- colo 38 capoverso 2 AP-DPA, per cui è particolarmente scioccante che la polizia cantonale non possa fare lo stesso.
L’altro Cantone509 considera lodevole il principio dell’indennizzo di cui all’articolo 59 capo- verso 2 AP-DPA, che però non permette di coprire interamente i costi del personale impie- gato. Sarà necessario impiegare personale supplementare. L’AP-DPA avrà dunque al ri- guardo ripercussioni politico-finanziarie.
4.37 Art. 60: Conflitti
Il TPF510 prende atto della nuova competenza attribuitagli dall’articolo 60 capoverso 1 AP-DPA per decidere i conflitti tra autorità, sia federali che cantonali. A questo stadio non può an- cora determinare se e in che misura questa nuova competenza richiederà risorse supplemen- tari.
4.38 Art. 69: Consultazione delle decisioni dell’amministrazione
Un’organizzazione511 approva fondamentalmente la regolamentazione più differenziata ri- spetto a quella del CPP concernente la consultazione di determinate decisioni rese nel qua- dro di procedure non pubbliche di diritto penale amministrativo in quanto, fornendo linee diret- trici chiare alle competenti autorità, permette di considerare in ogni caso il principio della pubblicità della giustizia e gli interessi pubblici e privati che vi si oppongono.
Tre organizzazioni512 criticano per contro la nuova disposizione. Una di esse513 respinge l’in- troduzione di un diritto generale per terzi di consultare le decisioni delle autorità penali ammi- nistrative. L’interesse pubblico a consultare le decisioni dell’amministrazione è infatti controbi- lanciato dagli interessi privati delle aziende, in particolare se si tratta di dati altamente
sensibili o di segreti commerciali. Il rapporto esplicativo evoca la possibilità di anonimizzare i dati a tutela degli interessi privati. A causa dei dettagli specifici a ogni settore, non è tuttavia escluso che possano esserne tratte conclusioni sulle aziende in questione. Ciò potrebbe ri- durre il livello di accettazione di queste decisioni.
506 SO, pag. 2 seg.; ZH, pag. 2 seg.
507 ZH, pag. 2 seg.
508 Nota della redazione: la versione tedesca dell’art. 59 cpv. 2 AP-DPA è scorretta. Le versioni italiana e francese sono corrette. Il testo deve dunque essere letto come segue: «2Der Bund vergütet den Kantonen die von ihm verursachten Kosten für Unterstützung im Sinne von Artikel 57 Absätze 1 und 2.» / «2La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2.» «2La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 57 capoversi 1 e 2.»
509 SO, pag. 2 seg.
510 TPF, pag. 3
511 Privatim, pag. 1
512 economiesuisse, pag. 4; EXPERTsuisse, pag. 7; FSA, pag. 14 seg.
513 economiesuisse, pag. 4