Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

nella procedura penale amministrativa potrebbe comportare lavoro supplementare per la poli- zia. Le necessarie risorse supplementari devono essere fornite dalla polizia giudiziaria fede- rale e non dalle già sovraccaricate polizie cantonali. Il ricorso alla polizia cantonale dovrebbe essere possibile soltanto allorquando l’intervento della polizia giudiziaria federale non è ade- guato o risulta sproporzionato, ad esempio se si tratta di effettuare una perquisizione presso un luogo lontano dalla sede della polizia giudiziaria federale. Ciò non è per contro il caso delle inchieste digitali, che possono essere effettuate in maniera centralizzata. Pertanto, que- sta organizzazione486 nonché una seconda organizzazione487 e quattro Cantoni488 ritengono che l’articolo 57 DPA dovrebbe prevedere la sussidiarietà e l’eccezionalità del ricorso alla po- lizia cantonale rispetto al ricorso alla polizia giudiziaria federale. Altrimenti, considerato il fatto che attualmente le risorse della polizia cantonale non sono strutturate per sostenere sistema- ticamente le attività delle unità amministrative, un Cantone489 «si riserva la facoltà di proce- dere a una fatturazione che possa compensare eventuali aggravi significativi sulle risorse della Polizia cantonale». Due organizzazioni490 e un Cantone491 considerano importante che la legge e il messaggio del Consiglio federale siano chiari in merito alla ripartizione dei com- piti tra polizia federale e polizie cantonali. Secondo un Cantone492 e un’organizzazione493 oc- corre adeguare i commenti del rapporto esplicativo, in particolare per quanto riguarda il punto seguente494: è un errore partire dal principio che nella prassi le unità amministrative dovranno ricorrere sovente all’aiuto della polizia locale, ad esempio per interrogare una persona che soggiorna lontano dalla sede dell’unità amministrativa. È precisamente questo genere di si- tuazioni che pongono problemi nella prassi per delimitare le competenze della polizia giudi- ziaria federale e delle polizie cantonali, per cui è indispensabile che il legislatore disciplini questa materia così come innanzi proposto e che a momento debito il Consiglio federale si esprima chiaramente in merito nel suo messaggio.

Un Cantone495 e un’organizzazione496 vanno pure oltre chiedendo di rinunciare ad attribuire qualsiasi competenza alle polizie cantonali. Per l’organizzazione497, infatti, le procedure del diritto penale amministrativo, che si fondano sul diritto federale, devono essere condotte da autorità federali, per cui, ai fini dell’unità della materia e di una ripartizione chiara e logica delle competenze, tutte le fasi procedurali dovrebbero essere garantite dalle autorità federali, iniziando dal perseguimento da parte della polizia giudiziaria federale. Il Cantone498 chiede concretamente l’abrogazione dei capoversi 3 e 4 della nuova disposizione, in quanto già oggi le polizie cantonali e la polizia giudiziaria federale dispongono di insufficienti risorse specializ- zate. L’attribuzione esclusiva della competenza per la giurisdizione penale amministrativa alla polizia giudiziaria federale permetterebbe tuttavia di esercitare una pressione sufficiente per favorire la creazione di un centro di competenza in seno a fedpol in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), come evocato nel rapporto esplicativo, il che

486 CCPCS, pag. 3 seg.

487 CMP, pag. 3

488 AI, pag. 2; GR, pag. 5 seg.; SH, pag. 2; TI, pag. 2

489 TI, pag. 2

490 CCPCS, pag. 3 seg.; CMP, pag. 3 seg.

491 GR, pag. 6

492 GR, pag. 6

493 CMP, pag. 3 seg.

494 Rapporto esplicativo, pag. 69 della versione tedesca, pag. 68 della versione francese e pag. 66 della versione italiana.

495 OW, pag. 1 seg.

496 CDDGP, pag. 1 seg.

497 CDDGP, pag. 1 seg.

498 OW, pag. 1 seg.