Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Un partecipante459 chiede di evitare di semplicemente riprendere, al capoverso 4, l’insuffi- ciente regolamentazione di cui all’articolo 25 capoverso 4 DPA, che rinvia all’articolo 73 LOAP, bensì di creare, per le questioni relative alle spese e alle indennità nella procedura di reclamo, una regolamentazione che soddisfi il principio della legalità. Spiega che l’articolo 25 capoverso 4 DPA vigente fino al 31 dicembre 2010 rinviava agli articoli 62-68 LTF, i quali contengono ancora oggi prescrizioni legali dettagliate sulle garanzie per spese giudiziarie e ripetibili, le anticipazioni delle spese pecuniarie, il gratuito patrocinio, l’onere e la ripartizione delle spese giudiziarie, le spese del procedimento anteriore e le spese ripetibili. Né l’arti- colo 73 LOAP, al quale rinvia l’articolo 25 capoverso 4 DPA, né il Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, emanato in base al capoverso 1 di tale articolo, contengono una regolamentazione tanto dettagliata quanto quella a cui rinviava la vecchia versione dell’articolo 25 capoverso 4 DPA. La Corte dei reclami penali del TPF ha continuato, seguendo una decisione di principio, ad applicare per analogia le disposizioni della LTF in questo ambito. Orbene, la giurispru- denza qualifica le spese giudiziarie come tasse causali poiché si fondano sul ricorso a una prestazione statale. In quanto tali, devono soddisfare il principio della legalità, vigente nel di- ritto fiscale, secondo cui le tasse devono essere fissate in disposizioni legali, di modo che le autorità incaricate di applicare il diritto non dispongano di un margine di manovra eccessivo e gli eventuali obblighi fiscali siano prevedibili e uguali davanti alla legge. In questo contesto e in considerazione del principio della legalità, il suddetto partecipante ritiene che l’applicazione per analogia della LTF nel settore del diritto penale amministrativo possa essere reputata di- scutibile. Spiega inoltre che ne risulta una disparità di trattamento poiché, applicando per analogia la LTF, il TPF esige dall’imputato un’anticipazione delle spese nei procedimenti del diritto penale amministrativo, contrariamente a quanto accade in quelli sottostanti al CPP. Se- condo il suddetto partecipante, il legislatore deve vigilare affinché in merito a questo punto sia creata una base legale conforme ai principi dello Stato di diritto, tanto più che il TPF, mal- grado la sua decisione di principio, non segue una prassi uniforme e per la ripartizione delle spese si fonda in parte sull’articolo 97 DPA o sulle disposizioni della procedura penale.

4.30 Art. 47: Reclamo contro operazioni d’inchiesta. Provvedimenti coercitivi

Un Cantone460, due organizzazioni461 e il TPF462 approvano la semplificazione della procedura di reclamo in materia di provvedimenti coercitivi, soprattutto, secondo il Cantone e una delle organizzazioni463, se al contempo si istituisce un giudice dei provvedimenti coercitivi comple- tamente federale.

Due partecipanti464 ritengono tuttavia incomprensibile che la Corte dei reclami penali del TPF debba intervenire soltanto nel settore dei provvedimenti coercitivi, aggiungendo che la regola- mentazione separata per le «Altre operazioni d’inchiesta» all’articolo 48 AP-DPA è inutil- mente complicata e, per uno di essi465, pure soggetta a errori, obsoleta e superflua. Assieme a un altro partecipante466 chiedono dunque di modificare l’articolo 47 di modo che contempli

459 Graf Stefan, pag. 1 seg.

460 GR, pag. 8

461 CMP, pag. 6; ASM, pag. 1

462 TPF, pag. 2

463 CMP, pag. 6

464 GR, pag. 8; CMP, pag. 6

465 CMP, pag. 6

466 AI, pag. 1 seg.