Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 65Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
anche le altre operazioni d’inchiesta e le omissioni ai sensi dell’articolo 48 AP-DPA e che ne riprenda, in sostanza, pure i capoversi 2 e 5, il che ne implicherebbe la soppressione.
4.31 Art. 48: Altre operazioni d’inchiesta
Pr quanto concerne la procedura di reclamo, un Cantone467 raccomanda di riprendere gli arti- coli 393 e seguenti CPP.
Tre partecipanti468 chiedono la soppressione dell’articolo 48 AP-DPA in conseguenza della modifica dell’articolo 47 AP-DPA.
In relazione con il capoverso 1 lettera a, un partecipante469 non capisce perché i reclami con- tro operazioni e omissioni del responsabile dell’inchiesta nei settori che non concernono prov- vedimenti coercitivi non potrebbero essere direttamente depositati presso la Corte dei reclami penali del TPF. Ritiene che le spiegazioni del rapporto esplicativo siano un po’ fuorvianti al riguardo. Pur riconoscendo il prolungamento procedurale inerente a questo meccanismo e i disagi causati all’imputato, il rapporto conclude infatti che è possibile mantenere lo statu quo, in considerazione dell’assenza di «forti opposizioni». Il suddetto partecipante reputa per con- tro opportuna e auspicabile una generalizzazione della competenza diretta della Corte dei re- clami penali del TPF in questo settore.
Il TPF470 prende atto della nuova competenza attribuitagli dall’articolo 48 capoverso 1 AP-DPA e non contesta l’argomento del parallelismo da stabilire tra il settore dei provvedimenti coercitivi e quello delle altre operazioni d’inchiesta. Precisa di non essere in grado, allo stadio attuale, di determinare se e in che misura questa nuova competenza richiederà risorse sup- plementari.
4.32 Art. 49: Disposizioni comuni
Per quanto concerne la procedura di reclamo, un Cantone471 raccomanda di riprendere gli ar- ticolo 393 e seguenti CPP.
Due partecipanti472 approvano il prolungamento da tre a dieci giorni, al capoverso 3, del ter- mine per la presentazione del reclamo, che in tal modo risulta allineato al termine di reclamo secondo l’articolo 396 capoverso 1 CPP e il TPF473 prende atto di questo allineamento. I due suddetti partecipanti474 e il TPF475 ritengono in sostanza che considerando la crescente com- plessità delle cause l’attuale termine di tre giorni è insufficiente. Secondo uno di questi parte- cipanti476, il termine di tre giorni non sembra dunque compatibile con il diritto a una difesa effi- cace ai sensi degli articoli 6 CEDU e 32 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)477 e il suddetto prolungamento non ritarda inutilmente la procedura e favorisce pure le autorità, che
467 AG, pag. 3
468 AI, pag. 1 seg.; GR, pag. 8; CMP, pag. 6
469 UNIGE, pag. 9
470 TPF, pag. 3
471 AG, pag. 3
472 B&K, pag. 16; ASM, pag. 2
473 TPF, pag. 3
474 B&K, pag. 16; ASM, pag. 2
475 TPF, pag. 3
476 B&K, pag. 16
477 RS 101