Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
Un’organizzazione514 osserva che la regolamentazione proposta va ben oltre quella del CPP, che dovrebbe riprendere, e ciò senza una ragione. Ritiene che un’applicazione estensiva del principio di pubblicità della giustizia contribuisca ad accentuare gli effetti extra-penali negativi di una condanna di diritto penale amministrativo515. Insieme a un’altra organizzazione516, essa rileva che la regolamentazione proposta va oltre quella del CPP permettendo in particolare di consultare i verbali finali. Orbene, in presenza di prove amministrate dopo la notificazione del verbale finale, il decreto penale può fondarsi su una fattispecie molto differente di quella con- statata nel verbale finale, per cui non ha senso accordare a terzi l’accesso a una fattispecie anteriore, il che risulterebbe sfavorevole all’imputato. La prima organizzazione517 ritiene che la consultazione del verbale finale sia ancora più problematica se il documento concerne di- versi imputati e la procedura è per alcuni di loro ancora in corso. Le due organizzazioni518 giu- dicano inoltre sproporzionato il termine di sei mesi per la consultazione.
Per quanto concerne il capoverso 3, infine, un’organizzazione519 non capisce perché occorra presumere un interesse preponderante degli avvocati alla consultazione. Già oggi si osser- vano tentativi di consultazione delle decisioni dell’amministrazione con finalità extra-procedu- rali che pregiudicano l’interesse dell’imputato a mantenere il segreto. È quest’ultimo che do- vrebbe essere preponderante.
4.39 Art. 72: Parti
La suisa520 chiede che la qualità di parte le sia accordata nelle procedure di diritto penale am- ministrativo secondo l’articolo 73 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992521 sul diritto d’au- tore (LDA). Le procedure penali per esercizio illecito dei diritti rientrano infatti nella compe- tenza dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), che in tal caso applica la DPA.
Orbene, la suisa è una cooperativa che, con l’autorizzazione dell’IPI, gestisce collettivamente i diritti d’autore sulle opere musicali non drammatiche sotto la sorveglianza della Confedera- zione ai sensi degli articoli 40 e seguenti LDA. Si dovrebbe cogliere l’occasione della revi- sione per concedere la qualità di parte alle società di gestione ai sensi degli articoli 40 e se- guenti LDA affinché queste possano esercitare i diritti di parte nella procedura penale
amministrativa. Nella misura in cui non è certo che queste società, in quanto denunciano le infrazioni all’articolo 70 LDA, siano direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell’articolo 73 ca- poverso 2 AP-DPA, è opportuno includere nel catalogo di cui all’articolo 72 capoverso 1 AP-DPA «le persone che denunciano le infrazioni».
Un’organizzazione522 chiede che i diritti di parte siano accordati anche agli assicuratori malat- tie nei procedimenti secondo l’articolo 92 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994523 sull’assicurazione malattie (LAMal). L’articolo 79 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2000524 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede che nell’ambito di procedimenti penali per violazione dell’articolo 148a CP o dell’articolo 87
514 FSA, pag. 14 seg.
515 Cfr. le osservazioni della FSA al cap. 3.4 «Altre osservazioni generali sull’avamprogetto»
516 EXPERTsuisse, pag. 7; FSA, pag. 14
517 FSA, pag. 14 seg.
518 EXPERTsuisse, pag. 7; FSA, pag. 15
519 FSA, pag. 15
520 suisa, pag. 1 seg.
521 RS 231.1
522 santésuisse, pag. 1
523 RS 832.10
524 RS 830.1